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Il fotovoltaico «trainato» dal miglioramento sismico

La comunicazione all'Enea in questo caso non è necessaria

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di Marco Zandonà

La domanda

La domanda
Un privato ha sostenuto spese per interventi trainanti di miglioramento sismico sull’immobile di proprietà, agevolati con il superbonus, e per interventi trainati (impianto fotovoltaico e sistema di accumulo). Dato che, come intervento trainante, sono state effettuate opere di miglioramento sismico, sono stati redatti gli allegati B, B-1 e B-2, mentre, per gli interventi trainati, non è stata predisposta la comunicazione all’Enea. In fase di cessione del credito, nella compilazione del modello di comunicazione, una volta inserito il codice 19 per l’impianto fotovoltaico o il codice 20 per il sistema di accumulo, in automatico il sistema fa comparire il codice di asseverazione Enea da inserire, ma, in questo caso, essendo l’installazione del fotovoltaico trainata dall’intervento antisismico, non vi è alcuna comunicazione all’Enea. Dobbiamo quindi procedere senza inserire alcun codice?

La risposta de L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 12 dicembre

Si conferma che, in presenza di un intervento da sismabonus che fruisce del 110 per cento (intervento trainante), la comunicazione all'Enea per il 110% relativa all'impianto fotovoltaico e al sistema di accumulo (intervento trainato) non è necessaria, essendo invece prevista in presenza di un intervento trainante da ecobonus con il 110 per cento (articoli 119 e 121 del Dl 34/2020, convertito in legge 77/2020; articolo 1, commi 28-36, della legge 234/2021, di Bilancio per il 2022; si vedano anche la circolare 24/E/2020 e il portale Enea sul superbonus 110 per cento).

In merito, con il provvedimento del 29 luglio 2021 sono state approvate le nuove specifiche tecniche per consentire ai cessionari di trasmettere all’agenzia delle Entrate, per via telematica, le richieste di accettazione o rifiuto dei crediti, senza dover utilizzare l'interfaccia grafica della piattaforma. Le specifiche tecniche sono state aggiornate, in primis, per individuare quegli interventi effettuati, nell'ambito del superbonus, allo scopo di migliorare la tenuta statica degli edifici danneggiati da eventi sismici. Tra gli altri motivi della rivisitazione, la compilazione della sezione «Asseverazione efficienza energetica».

Questa, infatti, nell'ipotesi in cui siano stati effettuati lavori trainati per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica o per l'installazione contestuale (o successiva) di sistemi di accumulo integrati negli impianti (codici 19 e 20 delle istruzioni), e siano state barrate le caselle «Superbonus» o «Intervento su immobile con restrizioni edilizie - Superbonus», è facoltativa, se l'intervento trainante è di tipo sismabonus. In sostanza, in sede di compilazione del modello, nel caso di specie, non occorre compilare la sezione «Asseverazione efficienza energetica», procedendo, quindi, senza inserire il codice identificativo.

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