Il giudice ordinario è competente a conoscere l’azione di risarcimento del danno da rumore provocato da movida
La condotta addebitata al Comune non ha per oggetto l'esercizio di un potere pubblico
Il tema della gestione dei pubblici locali, affinché conviva con le aspettative di tranquillità dei condòmini degli edifici in cui sono inseriti, è stata trattata dalla giurisprudenza di legittimità la quale ha stabilito la competenza del giudice ordinario a conoscere l ‘azione di risarcimento del danno promossa, ai sensi dell'articolo 2043Codice civile, dai cittadini avverso il Comune che non adotta strumenti idonei a disciplinare la movida notturna.
La giurisprudenza si è occupata della problematica del danno da rumore per tutelare efficacemente i cittadini in modo da superare la tutela tradizionale del divieto di immissioni intollerabili, prevista dall'articolo 844 Codice civile, per affermare che il diritto alla salute è tutelato penalmente dall'articolo 659 Codice penale.
La pronuncia della Suprema corte
La Cassazione (sentenza 33096/2022) afferma che:
*il titolare di un'attività risponde penalmente per non avere impedito gli schiamazzi (sentenza 14750/2020), poiché la qualità di gestore dell'esercizio pubblico comporta l'assunzione dell'obbligo giuridico di controllare, con il possibile ricorso ai vari mezzi offerti dall'ordinamento, come l'attuazione del dritto di esclusione e il ricorso all'autorità di pubblica sicurezza che la frequenza del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell'ordine e della tranquillità pubblica;
*risponde del reato di disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone il gestore di una pizzeria che non impedisca i continui schiamazzi provocati dagli avventori in sosta davanti al locale nelle ore notturne (sentenza 48122/2008).
I fatti di causa
La gestione dei pubblici locali deve convivere con le aspettative di tranquillità dei condòmini degli edifici in cui sono inseriti. Alcuni cittadini, abitanti di un condominio, citavano il Comune davanti al Tribunale per sentirlo condannare:
* alla cessazione immediata delle emissioni sonore provenienti dalla strada su cui affacciano i loro appartamenti e originate dalla movida notturna;
*all'adozione delle misure necessarie per ridurre tali immissioni entro i limiti della normale tolleranza;
*al pagamento di una penale, in favore di ogni attore, per ogni giorno di ritardo nell'adempiere ai predetti ordini e del risarcimento del danno non patrimoniale sofferto.
La competenza del giudice ordinario
A sostegno della domanda i ricorrenti affermavano che la condotta omissiva del Comune ledeva i loro diritti fondamentali della salute, dell'inviolabilità e del rispetto del domicilio, delle loro proprietà, del rispetto della vita familiare e che detta lesione sarebbe stata loro arrecata dalle immissioni rumorose provenienti dalla strada comunale le quali, specialmente in orario notturno, superavano il limite della normale tollerabilità.Il Comune si costituiva in giudizio, avanti il Tribunale, e proponeva ricorso preventivo di giurisdizione affinché fosse dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, poiché la cognizione della domanda era riservata al giudice amministrativo in quanto:
*la fonte del danno lamentato riguarda l'intervento della Pubblica amministrazione che coinvolgeva l'esercizio del potere pubblico;
*oggetto del giudizio non è la lesione di un diritto fondamentale del cittadino, bensì una materia devoluta dall'articolo 133, comma primo, Codice procedura al giudice amministrativo;
*la richiesta inibitoria e il danno di cui viene domandato il risarcimento presuppongono l'accertamento dell'omesso esercizio di poteri autoritativi di natura pubblicistica e non originano dal bene comunale e dall'inerzia dei poteri dominicali: verrebbero in rilievo le prerogative pubblicistiche che competono al Comune, quale ente esponenziale della comunità amministrata;
*la natura del diritto soggettivo azionato dagli attori non esclude la sussistenza della giurisdizione amministrativa.
Il ragionamento della Corte
La Cassazione (ordinanza 27175/2022) ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale ha rimesso le parti, anche per la liquidazione delle spese del regolamento per le seguenti ragioni:
* sulla base della richiesta degli attori , in relazione alle immissioni intollerabili per la salute umana, poiché l'inosservanza da parte della Pubblica amministrazione delle regole tecniche o dei canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni , se le immissioni provengono da un bene pubblico, può essere denunciato dal privato davanti al giudice ordinario non solo per conseguire la condanna della Pa al risarcimento dei danni , ma anche per ottenerne la condanna ad un “fare” , poiché tale domanda non investe scelte ed atti autoritativi della Pa, ma un'attività soggetta al principio del “neminem laedere” non offendere nessuno (Cassazione Sezioni unite 29298/2021);
*la Cassazione (sentenza 21993/2020) ha affermato, in tema di immissioni acustiche provenienti da un fondo privato (il caso riguardava delle discoteche), appartiene alla giurisdizione ordinaria la controversia avente ad oggetto la domanda, proposta da cittadini residenti nelle zone interessate, di condanna della Pa a provvedere, con tutte le misure adeguate, all'eliminazione o alla riduzione nei limiti della soglia di tollerabilità delle immissioni nocive, oltre che al risarcimento del danno;
*l'azione giudiziale è orientata a fare conseguire agli attori la tutela piena del diritto fondamentale alla salute che si assume leso da immissioni acustiche intollerabili, di cui si chiede la cessazione tramite idonee cautele da adottarsi dagli enti pubblici competenti a gestire le aree cittadine da cui le immissioni promanano;
*la controversia ha per oggetto la tutela del diritto soggettivo degli attori e non l'interesse legittimo, poiché non investe scelte o poteri autoritativi della Pa che non esercita poteri discrezionali sui cittadini che vivono nell'area interessata dalle immissioni inquinanti e lesive della salubrità dell'ambiente;
*la controversia non ricade nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, disciplinata dall'articolo 133 Codice procedura amministrativa, poiché non riguarda atti o provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica ed edilizia o di provvedimenti, anche contingibili e urgenti, emanati dal Sindaco in materia di igiene pubblica.
Conclusioni
La Cassazione, sulla base del precedente della Cassazione Sezioni unite 23436/2022, osservava che la sentenza 204/2004 della Corte costituzionale lega la giurisdizione amministrativa all'interesse legittimo, mentre nel caso trattato la condotta addebitata al Comune non ha oggetto l'esercizio di un potere pubblico, bensì un'attività soggetta al principio del “ neminen laedere”, soggetta alla giurisdizione del giudice ordinario.


