Il nuovo proprietario non paga le spese relative alle vecchie liti
L'amministratore di condominio, al fine di riscuotere gli oneri condominiali, è tenuto a rivolgersi a coloro che risultano essere condomini al momento in cui le spese in questione debbono essere pagate. A tal proposito, la Cassazione, con sentenza 10405/2010 ha stabilito che «l'acquirente dell'unità immobiliare risponde soltanto delle obbligazioni condominiali sorte in epoca successiva al momento in cui, acquistandola, è divenuto condomino; e se, in virtù del principio dell'ambulatorietà passiva di tali obbligazioni, sia stato chiamato a rispondere delle obbligazioni condominiali sorte in epoca anteriore, ha diritto a rivalersi nei confronti del suo dante causa (si veda anche la sentenza 1596/2000)».Pertanto, poiché l'unità immobiliare è stata acquistata nel 2016 e nel rogito è stato previsto che «rimarranno a carico della società venditrice gli oneri in essere e/o aventi titolo anteriore alla data odierna”, ma soprattutto che il lettore non era ancora condomino quando, il 6 settembre 2015, è stata assunta la deliberazione per «risolvere la controversia in sede giudiziale nominando un avvocato», le spese di lite – per la causa conclusasi nel 2019 - dovranno essere sostenute dal venditore, sicché l'acquirente potrà chiedere bonariamente al precedente proprietario di effettuare il summenzionato pagamento. Qualora il venditore si rifiutasse, l'acquirente dovrà anticipare la predetta somma esercitando, conseguentemente, il diritto di rivalsa nei confronti del precedente proprietario.
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