Il passo carraio a filo con il manto stradale e privo di opere edilizie non può essere tassato
Il regolamento comunale non è applicabile, trattandosi di un intervento che non determina sottrazione della superficie a uso pubblico
Non è tassabile il passo carraio a raso e privo di opere. L'articolo 1117 del Codice civile definisce parti comuni quelle necessarie per l'uso comune dei condòmini, tra cui le aree destinate al parcheggio e, quindi, anche i passi carrai. Tuttavia, non è assoggettabile all'imposta Cosap, il passo carraio realizzato a livello della strada e privo di opere.
Il caso trattato
Il Tribunale ordinario respingeva il ricorso di un proprietario avverso a un avviso di accertamento per Cosap irrogato da un Comune e che, mediante un regolamento, assoggettava al tributo l'accesso a raso di un'area privata. Il soggetto ricorreva alla Corte di Cassazione, sostenendo l'illegittimità della sentenza, poiché il Tribunale aveva il potere di disapplicare il regolamento in quanto contrastava con il codice della strada (articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 495/1992, articolo 44 del decreto legislativo numero 507/1993), il quale afferma che, affinché vi sia un passo carraio, debbano esservi dei manufatti. Inoltre, il ricorrente asseriva che la sentenza fosse errata, laddove sosteneva che il passo carraio avesse occupato il suolo pubblico, mentre il posto auto era di proprietà privata.
La decisione della Cassazione
Con l’ordinanza numero 21714/2022, la Cassazione accoglieva il ricorso e la domanda del proprietario, compensava le spese del merito e condannava il Comune a pagare le spese del giudizio di legittimità. I giudici di Piazza Cavour stabilivano che il presupposto del tributo (Cosap) è l'occupazione, sia permanente che temporanea di strade, aree e relativi spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile (articolo 63 del decreto legislativo numero 446/1997 e 38 del decreto legislativo numero 507/1993), la cui violazione è da ritenersi in vita come affermato dalla Corte costituzionale (sentenza numero 18557/2003) in tema di Tosap, per la sua parte costitutiva o definitoria dell'accesso a filo con il manto stradale. In merito alla Tosap (e con principi riferibili alla Cosap), la Corte costituzionale sostiene che l'articolo 44 del decreto legislativo numero 507/1993 definisce passi carrabili «quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi, o comunque da una modifica del piano stradale per facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata». Gli ermellini affermano che sono esclusi dalla tassazione solo gli accessi “a filo” con il manto stradale, realizzati con i portoni e i cancelli che si aprono direttamente sulla strada (Cassazione, 16913/2007). I passi carrabili “a raso” mancano di tali opere da rendere concreta l'occupazione e certa la superfice sottratta all'uso pubblico (Cassazione, 16733/2007).
Le opere sottoposte a tassazione
Sono assoggettate a tassazione le modifiche del manto stradale con manufatti o con la realizzazione di appositi intervalli lasciati nel marciapiede, intesi a facilitare l'accesso dei veicoli di proprietà privata, identificando l'interruzione del marciapiede in modo visibile e permanente e la porzione di area pubblica sottratta alla destinazione pedonale (Cassazione, 25345/2020). Il Giudice di legittimità afferma che il Tribunale avrebbe potuto disapplicare il regolamento comunale poiché, nella materia dei canoni per l'occupazione di spazi e di aree pubbliche (Cosap), la giurisdizione è del giudice ordinario e quindi lo stesso ha il potere di disapplicare il regolamento che amplia illegittimamente il presupposto di fatto richiesto dalla norma primaria per l'assoggettamento al canone ove non ricorrono opere che evidenziano una qualche sottrazione della superfice all'uso pubblico (Cassazione, 18108/2016). In definitiva, il regolamento poteva essere disapplicato poiché, senza legittimità, assoggettava a corrispettivo gli accessi ad autorimesse, costituenti passo carraio a raso, senza la realizzazione di opere.