Il perimetro del dissenso alle liti in condominio ex articolo 1132 Codice civile
L'istituto opera per le sole controversie eccedenti dalle attribuzioni demandate all’amministratore
Con sentenza del 1° aprile 2022, numero 565, il Tribunale di Messina affronta lo spinoso tema dei limiti di operatività di quella specifica facoltà riconosciuta ai condòmini che intendano separare la propria responsabilità da quella del condominio, per il caso di contenzioso che coinvolga quest'ultimo, dal lato attivo come passivo, consistente nel dissentire rispetto alla lite.
Il diritto di dissociarsi
Il principio maggioritario che regola il funzionamento dell'assemblea, in virtù del quale anche i condòmini dissenzienti sono tenuti a rispettare le decisioni assunte dalla maggioranza (nel caso delle liti, con il quorum previsto dall'articolo 1136, comma 4, Codice civile), trova infatti una deroga nell'articolo 1132 Codice civile - norma dichiarata espressamente inderogabile dal successivo articolo 1138, comma 4, Codice civile - che consente al singolo condomino che non condivida l'iniziativa giudiziaria, di dissociarsi da questa, mediante la notifica all'amministratore di un atto (che, dunque, ha natura ricettizia) esprimente siffatta volontà contraria.
Il Tribunale siciliano, richiamandosi a Cassazione 15360/2001, chiarisce, in particolare, quali sono le conseguenze derivanti dal dissenso legittimamente manifestato dal singolo condomino, il quale:«…non può ritenersi estraneo all'obbligo di risarcire la controparte…non può escludere la sua corresponsabilità nei confronti della controparte, in quanto egli stesso elemento del condominio. Viceversa, il condomino dissenziente non può essere tenuto al pagamento delle spese di un giudizio che non voleva intentare» (nel medesimo senso Cassazione 11126/2006).
No alle spese legali, sì al risarcimento nei confronti del terzo
In sostanza, il dissenso esclude - nei rapporti interni - il concorso del singolo alla rifusione delle sole spese del giudizio in favore della controparte nel caso d’esito della lite sfavorevole per il condominio (lasciandone peraltro immutato, nell’inverso caso d’esito della lite favorevole, l'obbligo di partecipare alle spese affrontate dal condominio per la propria difesa, ove risultino irripetibili dalla controparte), mentre non coinvolge le ulteriori poste dovute alla controparte. Consegue coerentemente a quanto precede la legittima imputazione, ad opera dell'assemblea condominiale ed in capo al dissenziente, nei limiti della caratura millesimale di quest'ultimo, di quanto dovuto alla controparte vittoriosa per «danno da mancata locazione, gli interessi e la rivalutazione monetaria degli importi economici oggetto di condanna nonché le spese di registrazione».
Quando si può dissentire
Alcune peculiarità disciplinari, infine, meritano di essere evidenziate:
a)l'istituto opera per le sole controversie eccedenti dalle attribuzioni demandate all’amministratore ex articoli 1130 e 1131 Codice civile, supponendo come condizione essenziale una specifica delibera di autorizzazione o ratifica dell’assemblea alla costituzione in giudizio dell’amministratore da cui estraniarsi. Ne consegue nelle ipotesi in cui l'amministratore è dotato di autonoma legittimazione processuale i condòmini sono tenuti a sopportare gli effetti degli atti e delle scelte dell’amministratore medesimo, potendo il singolo condomino “dissenziente” unicamente far ricorso all’assemblea ex articolo 1133 Codice civile, sì da provocare una delibera, dalla quale, ove confermativa dell’operato dell’amministratore, potrebbe poi dissentire;
b)il dissenso va manifestato nel termine di 30 giorni dall'assemblea dalla notizia della deliberazione (non sono, dunque, sufficienti, un dissenso preventivo né solamente un voto contrario in assemblea), senza, peraltro, ricorrere a forme solenni, né a notificazioni secondo quanto previsto dal codice di rito (Cassazione 2967/1978): si tratta, tuttavia, di un termine di decadenza, la cui inosservanza, pertanto, non può essere rilevata dal giudice di ufficio (Cassazione 2453/1994);
c)l'ipotesi in esame diverge nettamente dal caso in cui il singolo condomino versi in conflitto di interessi con il condominio, giacché in tale ultima evenienza l’unità condominiale si scinde, dando vita a due gruppi di partecipanti al condominio in contrasto tra loro: sicché il giudice, nel dirimere la controversia, provvede anche definitivamente sulle spese del giudizio, determinando, secondo i principi di diritto processuale, quale delle due parti in contrasto debba sopportarle, con conseguente invalidità della deliberazione assembleare che disponga anche a carico del condomino che sia, però, controparte processuale, il pagamento, pro quota delle spese sostenute dallo stesso condominio per il compenso da corrispondere al proprio difensore (Cassazione 13885/2014);
d)la norma, infine, non preclude all’assemblea, nell’esercizio dei poteri di gestione di cui all’articolo 1135 Codice civile, la possibilità di autorizzare l’amministratore a stipulare una polizza assicurativa per la tutela legale, volta a coprire le spese processuali per tutte le azioni concernenti le parti comuni dell’edificio, promosse da o nei confronti del condominio, al fine di evitare pregiudizi economici ai condòmini, non potendo siffatta deliberazione intendersi contraria all’articolo 1132 Codice civile, stante la pressoché totale divergenza di contenuti e di funzione tra l’oggetto del contratto in esame (che, ad esempio, copre anche le spese del contenzioso in cui non è prevista la necessità di una delibera autorizzativa o di ratifica dell'assemblea) e la menzionata norma (Cassazione 23254/2021).
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