Condominio

Il proprietario che paga i debiti del condominio al fornitore non può chiedere il rimborso all'ente di gestione

Data la natura non solidale delle obbligazioni, il creditore può reclamare la restituzione della somma pro quota solo agli altri condòmini

di Roberto Rizzo

Le obbligazioni assunte dal condominio verso terzi hanno natura parziaria, con la conseguenza che il co-obbligato che abbia anticipato al fornitore, sia pure parzialmente, le somme relative alle quote gravanti sugli altri condòmini, non ha diritto di esercitare l'azione di regresso al fine di ottenerne il rimborso nei confronti del condominio, dovendo, piuttosto, agire a tal fine, unicamente e pro quota, nei confronti dei singoli comproprietari. Con questi principi di diritto, enunciati nella sentenza 26981/ 2022 , la Corte di cassazione ha confermato le pronunce con le quali il Tribunale di Roma prima e la Corte d'Appello di Roma successivamente, avevano respinto le istanze formulate dall'attrice soccombente.

La vicenda

La condòmina aveva dedotto di aver anticipato, a titolo di acconto a una ditta appaltatrice, una determinata cifra per l'esecuzione dei lavori di restauro della facciata dell'edificio condominiale. Situazione che, a seguito del diniego di rimborso da parte dell’assemblea, l’aveva costretta a pagare una seconda volta la quota di contributi a suo carico e a citare il condòmino in giudizio. Ad avviso della ricorrente, si legge nel ricorso, la natura parziaria delle obbligazioni dei singoli, affermata nei precedenti gradi di giudizio, non determina il venir meno della legittimazione passiva del condominio e, per esso del suo amministratore, nei giudizi finalizzati a ottenere la condanna dell'ente di gestione al pagamento di somme di denaro per le obbligazioni assunte.

Tale natura comporta che l'importo, riconosciuto come dovuto, sia ripartito tra i condòmini in proporzione alle rispettive quote, su base millesimale e che il creditore possa mettere in esecuzione il titolo giudiziale, eventualmente ottenuto contro il condominio, solo nei confronti dei singoli condòmini.

Il debito non può imputarsi interamente al singolo

Ad avviso della Cassazione, al contrario, la sentenza impugnata si sottrae alle censure sollevate dalla ricorrente, nella parte in cui ne respinge la domanda restitutoria avanzata nei confronti del condominio per una decisiva considerazione di fondo. La natura parziaria delle obbligazioni gravanti sui condòmini per i debiti contratti dal condominio impedisce al co-obbligato che abbia pagato, anche in parte, il debito degli altri condòmini, di esercitare l'azione di ripetizione nei confronti del condominio nel suo complesso.

La conclusione accolta dalla Corte territoriale e dal Tribunale appare, dunque, condivisibile e conforme al consolidato orientamento di legittimità che, da tempo, ha stabilito che le posizioni dei condòmini, a fronte delle obbligazioni contratte nell'interesse del condominio, vanno ricostruite non in termini di solidarietà, ma di parziarietà, con la conseguenza (ulteriore) che il debito eventuale non può imputarsi al singolo per intero, ma solo pro quota , nella misura stabilita dall'articolo 1123 del Codice civile (Cassazione, Sezioni unite, 9148/2008; Cassazione civile, 20073/2017 e 199/ 2017).

La decisione della Cassazione

La Suprema corte conclude il proprio ragionamento logico/giuridico con due ulteriori rilievi. L'esclusione della solidarietà tra condòmini, per il caso delle obbligazioni assunte nell'interesse del condominio nei confronti di terzi, non consente di individuare, in capo a colui che abbia pagato direttamente al creditore le quote gravanti sugli altri, la titolarità di alcun autonomo diritto di regresso, potendo quest'ultimo configurarsi unicamente quando colui che adempie sia co-obbligato per l'intero con gli altri, ai sensi dell'articolo 1299 del Codice civile.

Allo stesso modo, deve escludersi la possibilità di giustificare l'azione di ripetizione ricorrendo all'istituto della surrogazione legale di cui all'articolo 1203 del Codice civile, in quanto quest'ultima, comportando il subentro del (con)debitore adempiente nel diritto dell'originario creditore nei confronti dei debitori residui, presuppone un interesse diretto di colui che paga all'estinzione dell'obbligazione pecuniaria che, viceversa, nel caso di specie, è totalmente assente. A tali considerazioni, dunque, non può che conseguire il rigetto del ricorso e la condanna dell'incauta ricorrente al versamento dell'ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato.

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