Il proprietario del solo box non contribuisce agli infissi
Nel caso del lettore potrebbe trovare applicazione l'articolo 1123, comma 3, del Codice civile, per il quale, «qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condòmini che ne trae utilità». In tale contesto, il condomino proprietario del box - il cui vano autorimesse ha accesso diretto dalla pubblica via e che non ha possibilità di accesso al vano scala condominiale - non è tenuto a versare le spese per la sostituzione degli infissi del vano scala.