Condominio

Il regolamento condominiale non può vietare l’attività di un B&B 

La giurisprudenza è ormai costante in tal senso perchè non c’è un cambio di destinazione d’uso

di Rosario Dolce

L'apertura e il mantenimento di un “bed & breakfast” all'interno di un condominio è permessa anche alla presenza di un regolamento contrattuale che preveda che le unità immobiliari non possano essere destinate ad uso diverso da quello abitativo (Tribunale di Vicenza, 3.1.2020 n. 22).

Intento chiaro ed esplicito nel regolamento
Le clausole regolamentari che pongono limiti al diritto di proprietà del singolo condòmino devono, infatti, essere interpretate con grande rigore dovendo risultare ogni eventuale limite quanto più possibile esplicito ( tra le tante, Tribunale di Milano, 2757/2018 )

I divieti ed i limiti di destinazione imposti alle facoltà di godimento delle unità immobiliari in proprietà esclusiva che derivano dal regolamento condominiale devono, quindi, risultare da espressioni incontrovertibilmente rilevatrici di un intento chiaro ed esplicito, non suscettibili di dar luogo ad incertezze ( Cassazione 21307/2016 ).

Esistono numerose sentenze che lo confermano
In effetti, la giurisprudenza è costante nell'affermare che l'esercizio dell'attività di affittacamere non modifica la destinazione d'uso a civile abitazione degli appartamenti in cui è condotta. Conseguentemente, anche in presenza di regolamento condominiale che vieti di destinare gli appartamenti «ad uso diverso da quello di civile abitazione o di ufficio professionale privato», l'attività di bed & breakfast è da ritenersi consentita.

Non risulta, infatti, possibile un'interpretazione estensiva di una simile norma regolamentare che riservi ai soli proprietari, ai loro congiunti e ai singoli professionisti il godimento delle unità immobiliari site nel condominio ( Cassazione civile, 24 707/2014) .

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