L'esperto rispondeCondominio

Il riparto per il rifacimento del lastrico a uso esclusivo

Tra le spese sono incluse anche quelle per amministratore di condominio, ponteggio, occupazione di suolo pubblico, direttore dei lavori e progettista

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di Matteo Rezzonico

La domanda

In caso di rifacimento di un terrazzo di copertura di proprietà esclusiva, il criterio di ripartizione previsto dall’articolo 1126 del Codice civile (1/3 e 2/3) si applica anche agli oneri professionali - come il compenso extra all’amministratore, i compensi agli ingegneri per il capitolato e per le pratiche, comprese quelle necessarie per il bonus energetico eccetera - e agli oneri accessori (come i diritti e i bolli da versare al Comune, la tassa per l’occupazione suolo, la pratica per i ponteggi), oppure questa tipologia di spese va ripartita ex articolo 1123 del Codice civile, ossia in base ai millesimi di proprietà?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 Ore di lunedì 6 gennaio 2025

In assenza di una diversa disposizione contenuta nel regolamento condominiale contrattuale, in caso di rifacimento del terrazzo lastrico solare di copertura dell’intero edificio opera l’articolo 1126 del Codice civile, per il quale, «quando l’uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condòmini, quelli che ne hanno l’uso esclusivo sono tenuti...