IL RIPARTO DEI LAVORI SU UN TRATTO DI STRADA
Si ritiene che si possa applicare la ripartizione prevista dal regolamento condominiale per ciò che concerne la metà della spesa in ragione dei millesimi di proprietà. Per quanto riguarda la metà rimanente, si osserva che il principio inspiratore della clausola del regolamento sembra essere quello di cui all’articolo 1123, secondo comma, Codice civile, cioè suddivisione delle spese in proporzione all’uso (il fabbricato più lontano dall’ingresso della strada usa di più la strada rispetto a quello che è sito all’inizio). Posto ciò, si potrebbe ripartire il costo del tratto di strada da asfaltare rispettando lo stesso principio; vale a dire ripartire in proporzione, a partire dal primo fabbricato fino all’ultimo che insiste sul tratto di strada, ma anche con un contributo dei fabbricati posti oltre il tratto da rifare che però lo attraversano fino alla fine della strada. Si ritiene di escludere dalla spesa per questa metà i fabbricati posti prima del tratto da asfaltare, che contribuiranno solo per la metà in ragione dei millesimi.
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