ApprofondimentoRecupero e ristrutturazione

Il Salva Casa apre nuove possibilità per il recupero dei sottotetti, ma con quali limiti?

di Roberto Rizzo - Avvocato

N. 1201

consulente-immobiliare

L’indirizzo interpretativo fornito dal Dicastero competente offre interessanti spunti di riflessione anche in relazione all’adeguamento degli standard edilizi alle trasformazioni del contesto sociale ed urbano, intervenute nel corso degli anni.

La legge 105/2024 di conversione, con modifiche, del D.L. 69/2024, il cosiddetto Salva Casa, si è posta, tra gli altri, anche l’obiettivo di meglio parametrare gli standard edilizi, quali, ad esempio, la densità abitativa, gli indici di edificabilità, le altezze massime e le distanze minime tra gli edifici, alle mutate condizioni urbanistiche, legate allo sviluppo del territorio ed alle trasformazioni sociali intervenute tempo per tempo, adeguando, così, il tessuto normativo di riferimento alle differenti...

  • [1] “(…) 5-bis. Nelle more della definizione dei requisiti di cui all’articolo 20, comma 1-bis, ai fini della certificazione delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo e dell’acquisizione dell’assenso da parte dell’amministrazione competente, fermo restando il rispetto degli altri requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, il progettista abilitato è autorizzato ad asseverare la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nelle seguenti ipotesi: a) locali con un’altezza minima interna inferiore a 2,70 metri fino al limite massimo di 2,40 metri; b) alloggio monostanza, con una superficie minima, comprensiva dei servizi, inferiore a 28 metri quadrati, fino al limite massimo di 20 metri quadrati, per una persona, e inferiore a 38 metri quadrati, fino al limite massimo di 28 metri quadrati, per due persone. 5-ter. L’asseverazione di cui al comma 5-bis può essere resa ove sia soddisfatto il requisito dell’adattabilità, in relazione alle specifiche funzionali e dimensionali, previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:,a) i locali siano situati in edifici sottoposti a interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche,igienico-sanitarie; b) sia contestualmente presentato un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell’alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell’alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di un’adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d’aria trasversali e dall’impiego di mezzi di,ventilazione naturale ausiliari. 5-quater. Restano ferme le deroghe ai limiti di altezza minima e superficie minima dei locali previste a legislazione vigente.”