Il sistema di termoregolamentazione consente di gestire il giusto calore
Obbligatorio rispettare le previsioni del Dpr 412/1993 anche su caldaie non nuove
Dagli edifici pubblici alle abitazioni private: ora che la stagione termica è partita il tema resta il rispetto delle previsioni del Dm Cingolani 383/2022 in termini di temperatura, da 20 a 19 gradi, ed in termini di orario di accensione. È per questo che è utile tornare sul vademecum Enea online dallo scorso 20 ottobre (vedi il Sole 24 ore del 21 ottobre, pagina 38) concentrandoci sul capitolo relativo alle indicazioni pratiche per la regolazione degli impianti, privati o condominiali. Gli impianti di ultima generazione devono essere dotati di sistemi specifici, precisa il Vademecum, richiamando le normative di riferimento.
L’impianto autonomo
La maggior parte degli impianti autonomi devono essere dotati di un cronotermostato di zona per la regolazione della temperatura dell’intero appartamento, in accordo con quanto previsto dal Dpr 412/93. Quest’ ultimo è il decreto attuativo della legge 9 gennaio 1991, numero 10, che rende obbligatorio per gli impianti termici autonomi di nuova installazione o soggetti a ristrutturazione di dotarli di: «Un sistema di termoregolazione pilotato da una o più sonde di misura della temperatura ambiente con programmatore che consenta la regolazione di questa temperatura su almeno due livelli di temperatura nell’arco delle 24 ore». (articolo 7, comma 6, Dpr 412/93). In aggiunta alla regolazione di zona, gli impianti autonomi possono essere dotati di dispositivi per la regolazione della temperatura dei singoli ambienti (valvole termostatiche) o per la regolazione climatica (sonda esterna di temperatura).
La guida Enea riporta le configurazioni più frequenti, prevedendo anche i casi (ormai rari) in cui può non essere presente alcuno strumento di regolazione. In tal caso la regolamentazione deve essere effettuata manualmente tramite il termostato della caldaia.
Impianto centralizzato
In accordo con gli obblighi dettati sempre dal Dpr 412/93, c’è poi la gestione degli impianti centralizzati, quelli condominiali. Anche qui ci sono prescrizioni precise.
Anche in questo caso, qualora la potenza nominale del generatore di calore o quella complessiva dei generatori di calore sia uguale o superiore a 35 kW, vige l’obbligo di dotarli di «un gruppo termoregolatore dotato di programmatore pilotato da una sonda termometrica di rilevamento della temperatura esterna»(articolo 7, comma 2, Dpr 412/93). «Il sistema di termoregolazione può essere dotato di un programmatore che consenta la regolazione su un solo livello di temperatura ambiente qualora in ogni singola unità immobiliare sia effettivamente installato e funzionante un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione pilotato da una o più sonde di misura della temperatura ambiente dell’unità immobiliare e dotato di programmatore che consenta la regolazione di questa temperatura almeno su due livelli nell’arco delle 24 ore» (articolo 7, comma 4, Dpr 412/93). Il Dlgs 102/2014 e successive modifiche, attuativo della Direttiva 2012/27/EU, ha reso inoltre obbligatoria, entro il 31 dicembre 2016 (con proroga al 30 giugno 2017), l’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore e di termoregolazione delle singole unità immobiliari. Eventuali casi di impossibilità tecnica di installazione devono essere dettagliatamente descritti e giustificati in apposita relazione tecnica a firma di un progettista o tecnico abilitato che contenga gli elementi di esonero dall’obbligo di installazione.
Responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico è l’amministratore di condominio che può delegare (o deve delegare, per impianti con potenza superiore a 35 kW) il terzo responsabile (in possesso di certificazione Uni En Iso9001 per l’attività di gestione e di manutenzione degli impianti termici o di attestazione), che assume responsabilità e obblighi. Per la nomina del terzo responsabile, e per il suo compenso, è sufficiente che l’assemblea deliberi, in seconda convocazione, con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti partecipanti al condominio e almeno 1/3 del valore dell’edificio (333 millesimi). Qualora il compenso del professionista incida notevolmente sul bilancio condominiale potrebbe essere necessario un quorum superiore.