Condominio

Il supercondominio può agire contro i singoli condòmini morosi, non contro gli stabili che lo compongono

Legittimati passivi al pagamento di quote relative ai beni legati da un vincolo supercondominiale sono i singoli condòmini e non i condomìni

di Edoardo Valentino

Il caso in analisi principia con la proposizione di un ricorso per decreto ingiuntivo che l'amministratore di un supercondominio depositava avverso un condominio che faceva parte del complesso. A detta del supercondominio, infatti, lo stabile-condomino era moroso relativamente a diverse somme relative a pregresse spese di gestione. Agendo in via monitoria, quindi, l'amministratore del supercondominio riteneva legittimato attivo il proprio assistito e legittimato passivo del decreto ingiuntivo per il pagamento delle somme arretrate il condominio in persona del suo amministratore pro tempore.Il condominio, contestando tale ricostruzione, proponeva opposizione a decreto ingiuntivo istaurando un processo ordinario.

Il ricorso alla Suprema corte

I giudizi di merito, tanto di primo quanto di secondo grado, rigettavano l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal condominio debitore sulla base del principio che un condominio può ben essere proprietario e quindi a sua volta condomino in un contesto di supercondominio. A seguito della duplice soccombenza, il condominio debitore agiva con ricorso in sede di Cassazione. Con il proprio atto di impugnazione il ricorrente sottolineava la carenza di legittimazione passiva del condominio in quanto tale, richiamando precedenti arresti giurisprudenziali che specificavano come – in caso di spese condominiali arretrate – all'amministratore del supercondominio non resta che agire avverso i singoli morosi, non potendo invece soddisfarsi sul condominio del quale essi fanno parte.

Il rapporto tra condominio e supercondominio

La seconda sezione della Cassazione, con la sentenza numero 1141 del 16 gennaio 2023, accoglieva sostanzialmente le ragioni del ricorrente e, cassando la sentenza impugnata, rinviava il giudizio per una nuova valutazione nel merito.Ma quali erano le motivazioni giuridiche sottese alla decisione della Cassazione che aveva sovvertito due gradi di giudizio?L'indagine della Suprema corte si concentrava, nell'occasione, in particolare modo sul rapporto tra il condominio e il supercondominio.È pur vero, infatti, che se il condominio ha proprietà nella struttura del supercondominio allora ne fa parte alla stregua di un condomino. Ciò che, invece, difettava nella ricostruzione della parte resistente era la possibilità di agire direttamente avverso il condominio in caso di morosità.

Nel ricostruire la vicenda la Cassazione sottolineava un precedente arresto giurisprudenziale con il quale la stessa seconda sezione aveva avuto modo di affermare che «legittimati passivi al pagamento di quote relative ai beni avvinti da un vincolo supercondominiale sono i singoli condòmini e non i condomìni» (Cassazione Sezione II, 22 luglio 2022, numero 22954).Ritenendo corretto tale orientamento, quindi, la Cassazione concludeva che, in presenza di un supercondominio, ciascun condomino è obbligato a contribuire alle spese per la conservazione e godimento delle spese comuni. Conseguentemente l'amministratore del supercondominio è legittimato ad ottenere un decreto ingiuntivo per la riscossione dei contributi dovuti – ai sensi dell'articolo 63 comma I Codice di Procedure Civile – unicamente nei confronti dei singoli partecipanti e non, come nel caso analizzato, anche nei confronti dell'amministratore del singolo condominio in rappresentanza dei rispettivi condòmini.

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