Lavori & Tecnologie

Il teleriscaldamento con Iva al 5% prescinde dalla fonte di energia

Interpello 239: l’aliquota ridotta è indipendente dal combustibile utilizzato

Per il primo trimestre 2023 il teleriscaldamento beneficia dell’aliquota Iva del 5% indipendentemente dalla fonte di produzione. Tale regime vale anche nell’ipotesi in cui l’erogazione di energia termica attraverso una rete di teleriscaldamento avviene nell’ambito di un contratto di servizio energia? La risposta a interpello 239/2023 delle Entrate risponde a degli interrogativi e ne suscita di nuovi.

La legge di Bilancio ha esteso l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta al 5% alle forniture di servizi di teleriscaldamento contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei primi tre mesi del 2023. Prima di tale norma (dal 1° ottobre 2022) era prevista l’aliquota Iva del 5% per le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione del contratto servizi energia (decreto Aiuti-bis) e prima ancora (dal 1° ottobre 2021) l’aliquota agevolata era circoscritta alle somministrazioni di gas metato per usi civili ed industriali (decreto Energia). Considerando che, sin dall’inizio, la ratio della disposizione è far fronte al rincaro sulle bollette dovuto all’aumento del prezzo del gas e, dunque, favorire il consumatore finale, può notarsi come il legislatore sia partito con una norma con raggio di applicazione ridotto per via via estenderlo al fine di levigare gli effetti distorsivi.

Pertanto, le soluzioni fornite dalle Entrate, nella risposta 239, sono valide per le fattispecie ante Legge di Bilancio. È indiscutibile che fino al 31 dicembre 2022, nell’ambito di un contratto servizio energia, l’Iva al 5% si applica alle somministrazioni (rese attraverso la rete di teleriscaldamento) di energia termica prodotta esclusivamente con gas metano. Tale trattamento scaturisce da quanto disposto dal decreto Aiuti-bis il quale, in riferimento al servizio energia, ritiene agevolabile solo l’erogazione di energia termica all’utente finale generata dal fornitore attraverso l’impiego di gas metano.

Così come è comprensibile che l’aliquota del 5% si applichi alla sola quota di energia termica prodotta attraverso la combustione di gas metano laddove il produttore si avvale di impianti policombustibili. E, infine, è pure giustificabile - leggendo restrittivamente le norme che introducono il regime di favore - che non benefici dell’aliquota ridotta la somministrazione di energia termica con teleriscaldamento prodotta impiegando esclusivamente gas metano con contratto diverso dal servizio energia.

Dal 1° gennaio, però, con l’estensione dell’aliquota Iva del 5% al teleriscaldamento, il legislatore non sembra più prevedere delle limitazioni. Sicché – rispondendo alla domanda iniziale – risultano agevolabili tutte le forniture di energia termica rese attraverso le reti di teleriscaldamento, indipendentemente dal combustibile utilizzato per produrre energia e indipendentemente dallo schema contrattuale impiegato.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©