Il venditore non può «tenersi» il cortile
È nulla la clausola, contenuta nel contratto di vendita di un immobile all’interno di un condominio, con la quale viene esclusa dal trasferimento la proprietà di alcune delle parti comuni.
La previsione avrebbe, infatti, un doppio effetto in contrasto con il Codice civile: costringere un condòmino a rinunciare alla parte “negata” e avallare una modifica delle quote millesimali.
I due ricorrenti chiedevano il riconoscimento della clausola con la quale, nel trasferire la proprietà di un loro appartamento a terzi, si erano riservati la comproprietà del cortile. Una “postilla” che la corte di merito aveva considerato nulla, con una sentenza che la Cassazione considera corretta. I giudici, oltre a sottolineare che nessuno degli altri condomini aveva partecipato all’atto, precisano che le proprietà comuni non sono scindibili «dalle proprietà condominiali alle quali accedono». A vietare i “patti” con i quali si tagliano fuori gli altri condomini dalle proprietà comuni, incidendo anche sulle tabelle millesimali, c’è l’articolo 1118 del Codice civile.
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