Condominio

Il verbale è una scrittura privata di cui è certa la provenienza ma non il contenuto

di Paolo Accoti

Il verbale d'assemblea condominiale è assimilabile ad una scrittura privata e ha valore di prova legale limitatamente alla provenienza dell'atto, quando risulta ritualmente sottoscritto dal segretario e dal presidente dell'assemblea, ma tale valore di prova tuttavia non si estende anche al contenuto del verbale.
Conseguentemente, coloro i quali volessero contestarne la veridicità non sono tenuti ad esperire la speciale procedura della querela di falso, potendo fornire la prova della sua inattendibilità con qualsiasi mezzo, fermo che restando che l'onere della prova incombe, ai sensi dell'art. 2697 Cc, sul condomino che impugni la delibera assembleare.
Tanto ha stabilito la Corte di Cassazione, relatore Antonio Scarpa, con l'ordinanza n. 20069 , pubblicata in data 11 agosto 2017 ( si veda anche il Quotidiano Condominio del 12 agosto scorso ).
La vicenda trae origine dall'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da un condomino, opposizione parzialmente accolta dal Tribunale di Torino, il quale aveva altresì dichiarato inammissibile la querela di falso proposta dallo stesso condomino che contestava anche la veridicità del verbale sotteso all'emissione del decreto ingiuntivo.
Sentenza confermata anche in secondo grado, atteso che la Corte d'Appello di Torino riteneva inammissibili i motivi di opposizione a decreto ingiuntivo siccome attinenti a presunti vizi di convocazione dell'assemblea e di comunicazione dei relativi verbali, aderendo con ciò al consolidato orientamento per cui nel giudizio di opposizione si deve tener conto solo dell'immanenza dell'efficacia della delibera assembleare, essendo riservate le altre questioni all'eventuale giudizio di impugnativa della delibera condominiale.
La Corte di Cassazione, successivamente adita dal condomino, nel rigettare il ricorso ricorda come <<è in ogni caso da ribadire che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il condominio soddisfa l'onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti (Cass. Sez. 2, 29 agosto 1994, n. 7569). Nello stesso giudizio di opposizione, il condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla validità della delibera condominiale di approvazione dello stato di ripartizione, ma solo questioni riguardanti l'efficacia di quest'ultima>>.
Ed invero, <<la dedotta mancata comunicazione delle delibere assembleari di approvazione e ripartizione delle spese ai condomini assenti ex art. 1137 c.c. può essere ragione che abbia impedito il decorso del termine di impugnazione ivi stabilito, ma non comunque motivo da introdurre per la prima volta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei relativi oneri, ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c.>>.
Ciò posto, prosegue la Corte analizzando la dedotta mancanza di veridicità della verbalizzazione, che <<il verbale di un'assemblea condominiale ha natura di scrittura privata, sicchè l'eventuale falso ideologico in esso non integra né il delitto di cui all'art. 485 c.p., né altre ipotesi di falso documentale punibile (Cass. pen. Sez. 5, 20/11/1986, n. 1274). Pertanto, il valore di prova legale del verbale di assemblea condominiale, munito di sottoscrizione del presidente e del segretario, è limitato alla provenienza delle dichiarazioni dai sottoscrittori e non si estende al contenuto della scrittura, e, per impugnare la veridicità di quanto risulta dal verbale, non occorre che sia proposta querela di falso, potendosi, invece, far ricorso ad ogni mezzo di prova (arg. da Cass. Sez. 2, 15/03/1973, n. 747). Incombe, tuttavia, come detto, sul condomino che impugni la delibera assembleare l'onere di sovvertire la presunzione di verità di quanto risulta dal relativo verbale>>.
Pertanto, il ricorso è respinto e il condomino condannato a rimborsare le spese del giudizio di cassazione in favore del controricorrente condominio.

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