Il vizio di convocazione può essere fatto valere anche presentandosi in assemblea
Quando in pratica si partecipa solo per contestare l’irregolarità
Se il condomino prende parte all'assemblea esclusivament e per denunciare il mancato rispetto dei termini per il recapito dell'avviso di convocazione, la partecipazione non sana il vizio ed è legittima l'impugnativa della delibera.
La vicenda
Una condomina lamenta di aver ricevuto la raccomandata contenente l'avviso di convocazione soltanto due giorni prima della data in cui si era celebrata l'assemblea.
Il condominio ribatte di avere anticipato la convocazione a mezzo e-mail nei termini di legge e, in ogni caso, che la ricorrente aveva preso parte alla riunione, dal che non avrebbe avuto titolo per impugnare la delibera.
Le modalità di convocazione
Il Tribunale di Bolzano ritiene anzitutto irrilevante l'avvenuto inoltro dalla convocazione mediante un'e-mail “ordinaria”.Questa modalità, infatti, non è inclusa nell'elenco di cui all'articolo 66, comma 3 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile, che la giurisprudenza - salvo rare eccezioni (Corte d’appello di Brescia, sentenza 4/2019) - ritiene tassativo.
In particolare, la norma ricomprende gli strumenti della raccomandata con ricevuta di ritorno, Pec (Posta elettronica certificata), fax o la consegna a mano, ma non l'e-mail, e questo a prescindere da un'eventuale conferma di avvenuta ricezione da parte del destinatario.
La presenza in assemblea
È invece ritenuta infondata la tesi secondo cui la partecipazione della ricorrente avrebbe sanato l'irregolarità dell'avviso.È pur vero che, secondo la Cassazione, la delibera sarebbe annullabile solo su istanza dei dissenzienti o assenti poiché non ritualmente convocati: «quando il condomino nei cui confronti la comunicazione è stata omessa è presente in assemblea si presume che ne abbia avuto comunque notizia, rimanendo l'eventuale irregolarità della sua convocazione conseguentemente sanata» (Cassazione Civile 4531/2003).
Tuttavia, il Giudice altoatesino osserva che «questo principio può essere riferito solo al caso in cui il condomino partecipi all'assemblea senza contestare il vizio della convocazione. Diverso è il caso in cui la presenza avvenga proprio per far valere il vizio, in quanto questa condotta è contraria all'accondiscenza ed impedisce quindi la sanatoria» (Tribunale di Bolzano, sentenza 354/2020).
La circostanza che il condomino, avuto notizia di un'assemblea non ritualmente convocata, debba evitare di presentarsi pena il venir meno della possibilità di far valere il vizio, non si ricava da alcuna norma della disciplina condominiale. Pertanto, se il condomino prende parte alla riunione contestando la violazione dell'articolo 66, l'assemblea dovrebbe fissare unnuovo incontro nel rispetto del termine di convocazione e, se così non fosse, l'impugnativa della delibera sarebbe senza dubbio legittima.
Precisamente ciò che è avvenuto nel caso in esame, in cui la ricorrente si è presentata solo per consegnare una richiesta scritta di nuova convocazione, manifestando in tal modo il proprio dissenso a tutte le deliberazioni assunte dall'organo non validamente costituito.