Condominio

In assenza di delibera, l’amministratore non può esigere il rimborso di spese anticipate

Il credito dell’amministratore non può considerarsi liquido né esigibile senza un preventivo controllo da parte dell’assemblea

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di Eugenia Parisi

Un condominio ha convenuto in giudizio l’ex amministratore, affinché fosse condannato alla restituzione di una somma costituente l’avanzo di cassa, mai restituito al termine della sua gestione. Egli aveva svolto la sua attività sino alle dimissioni rassegnate ed accettate in seno ad una riunione assembleare, nel corso della quale si era anche proceduto all’approvazione del bilancio consuntivo relativo a diversi esercizi passati e del futuro bilancio preventivo; nell’occasione, era stato redatto e sottoscritto il prospetto della situazione patrimoniale, dal quale era emerso un avanzo di cassa; la vicenda si è conclusa con sentenza 1574/2022 del Tribunale di Cosenza.

La figura dell’amministratore

L’amministratore del condominio configura un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza, con la conseguente applicabilità, nei rapporti coi condòmini, delle disposizioni sul mandato. Nell’esercizio delle funzioni, pertanto, costui è gravato dall’obbligo di eseguire il mandato conferitogli con la diligenza del buon padre di famiglia a norma dell’articolo 1710 Codice civile (Cassazione 8339/2014, Cassazione 14589/2011). I poteri dell’amministratore del condominio e dell’assemblea sono delineati con precisione dagli articoli 1130 e 1335 Codice civile, che limitano le attribuzioni del primo all’ordinaria amministrazione, mentre riservano alla seconda le decisioni in materia di amministrazione straordinaria (Cassazione 20136/2017).

In particolare, l’amministratore di condominio non ha - salvo quanto previsto dagli articoli 1130 e 1135 Codice civile in tema di lavori urgenti - un generale potere di spesa, in quanto spetta all’assemblea condominiale il compito generale non solo di approvare il conto consuntivo, ma anche di valutare l’opportunità delle spese sostenute dall’amministratore; ne consegue che, in assenza di una deliberazione dell’assemblea, l’amministratore non può esigere il rimborso delle anticipazioni da lui sostenute, perché, pur essendo il rapporto tra l’amministratore ed i condòmini inquadrabile nella figura del mandato, il principio dell’articolo 1720 Codice civile - secondo cui il mandante è tenuto a rimborsare le spese anticipate dal mandatario - deve essere coordinato con quelli in materia di condominio, secondo i quali il credito dell’amministratore non può considerarsi liquido né esigibile senza un preventivo controllo da parte dell’assemblea (Cassazione 14197/2011).

Inoltre, a norma dell’articolo 1713 Codice Civile, alla scadenza l’amministratore è tenuto a restituire ciò che ha ricevuto nell’esercizio del mandato per conto del condominio, vale a dire tutto ciò che ha in cassa, indipendentemente dalla gestione alla quale le somme si riferiscono (Cassazione 10815/2000).

Tenuta della contabilità ed approvazione del bilancio

Per la validità della delibera di approvazione del bilancio preventivo non è necessario che la relativa contabilità sia tenuta dall’amministratore con rigorose forme analoghe a quelle previste per i bilanci delle società, essendo invece sufficiente che essa sia idonea a rendere intellegibile ai condòmini le voci di entrata e di spesa, con le quote di ripartizione; né si richiede che queste voci siano trascritte nel verbale assembleare, ovvero siano oggetto di analitico dibattito ed esame alla stregua della documentazione giustificativa, in quanto rientra nei poteri dell’organo deliberativo la facoltà di procedere sinteticamente all’approvazione stessa, prestando fede ai dati forniti dall’amministratore alla stregua della documentazione giustificativa (Cassazione 1405/2007).

L’esito del giudizio

Nel caso di specie, a seguito dell’esame di ampia documentazione ed escussione di testi in giudizio, era risultata una minor somma rimasta nella disponibilità dell’ex amministratore con conseguente accoglimento parziale della domanda di restituzione e compensazione per metà delle spese di lite.

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