In caso di danni l’indennizzo assicurativo non deve essere sottratto dalle spese per interventi detraibili
Non si tratta, infatti, di un rimborso direttamente legato a esborsi utili al ripristino dello stabile
Con riferimento specifico al quesito, si fa presente che la circolare 28/E del 2022 si è espressa sul punto chiarendo che «l’indennizzo assicurativo corrisposto a seguito del verificarsi di un evento che ha comportato un danno all’immobile (generalmente un incendio), non costituendo un rimborso direttamente collegato alle spese necessarie al ripristino dello stabile, non deve essere sottratto dalle spese eventualmente sostenute per l’effettuazione di interventi che danno diritto alla detrazione e che, quindi, potranno considerarsi rimaste interamente a carico dal contribuente» (per maggiori approfondimenti, vedi interpello 459/2022).
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