Condominio

In caso di danni recati dai ponteggi, l’addebito ricade sulla ditta che li ha installati e non sul locatore

L’amministratore deve accertarsi che i lavori e le impalcature non causino disagi ai condòmini, siano essi proprietari o conduttori di immobili

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di Fabrizio Plagenza

In un momento storico in cui i lavori straordinari e le relative delibere e contratti d’appalto dominano, indubbiamente, la scena condominiale, il Tribunale di Roma, con la sentenza 17960/2022 , ci offre la prospettiva di chi lamenti dei danni a causa delle impalcature apposte per la realizzazione delle opere.

I fatti di causa

È il caso di un condominio che aveva deliberato di rifare la facciata dello stabile, affidando l’appalto delle opere a una società che, a tal fine, aveva provveduto a installare apposite impalcature. Proprio dalle modalità e dal posizionamento dei ponteggi, nasceva il contenzioso su cui si è pronunciato il Tribunale capitolino. Nel caso specifico, il locatore di un immobile sito in uno stabile condominiale aveva concesso in affitto il suo locale a un noto supermercato. A causa del mancato pagamento dei canoni di locazione, il proprietario richiedeva e otteneva un decreto ingiuntivo che veniva notificato al conduttore il quale, a sua volta, proponeva opposizione innanzi al giudice.

La posizione del conduttore

Questi, in particolare, adduceva che il mancato pagamento dei canoni era stato causato, in realtà, dal danno derivante dai ponteggi installati per alcuni lavori al fabbricato che «impedivano il normale accesso della clientela nel supermercato e l’utilizzo dei carrelli e che tale situazione aveva causato una rilevante contrazione degli incassi, lo sviamento della clientela e il deperimento della merce rimasta invenduta in considerazione del calo di clientela». Assumeva di aver avvisato la locatrice che avrebbe sospeso la corresponsione dei canoni per tal motivo e che la situazione risultava aggravata dal fatto che i ponteggi, così come installati, impedivano alla potenziale clientela anche la visibilità del supermercato e ostacolavano sia l’entrata che l’uscita.

Per il locatore nessun danno all’affittuario

Si costituiva il locatore, che negava qualsivoglia responsabilità atteso che i lavori alla facciata dello stabile condominiale erano stati regolarmente deliberati dall’assemblea del condominio e che, peraltro, la stessa proprietà aveva comunque sollecitato l’amministratore affinchè provvedesse a verificare che i lavori non arrecassero disagi alla conduttrice. In ogni caso, negava che l’opponente avesse subìto alcun danno e, a prescindere, riteneva illegittima la sospensione del pagamento dei canoni di locazione.

La decisione del giudice

All’esito della prima udienza introdotta con il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, concessa la provvisoria esecutività del titolo, il giudice ordinava l’esperimento del tentativo di mediazione che, tuttavia, falliva. Nel merito, il giudice rigettava l’opposizione sulla base delle seguenti considerazioni.La conduttrice non aveva contestato la debenza delle somme ingiunte, limitandosi a eccepire il mancato pagamento, per una causa che imputava alla locatrice. Né contestava il fatto che l’apposizione dei ponteggi fosse frutto della decisione assunta dall’assemblea condominiale. Il Tribunale di Roma, sul punto, evidenzia come ove si potesse configurare una responsabilità derivante dalla cattiva e/o errata apposizione dei suddetti ponteggi, l’eventuale addebito non poteva certamente ricadere in capo al locatore (in quanto mero condomino) ma alla ditta che aveva installato i ponteggi.

In ogni caso, risultava che il supermercato era ben noto alla clientela così come era rimasto ben visibile e, di riflesso, non appariva che alcun danno potesse essere derivato all’opponente. Non solo. La conduttrice non era riuscita a provare in modo puntuale e preciso l’effettiva contrazione degli incassi. Contrazione che, a ogni modo, doveva essere provato che fosse stata riconducibile all’apposizione delle impalcature. Cosa che non risultava dagli atti e dai documenti prodotti. Il Tribunale di Roma, pertanto, non poteva che respingere l’opposizione, con condanna dell’opponente al pagamento delle spese di giudizio.

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