In «facciata» anche le pareti della veranda con il condono
Deve trattarsi di struttura visibile dalla via pubblica
La risposta de L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 28 novembre
Sempre che le pareti del prospetto dell’edificio, coperte da una veranda regolare sotto il profilo urbanistico, siano visibili dalla pubblica via, le spese relative al loro rifacimento fruiscono del bonus facciate (articolo 1, commi 219-224, della legge 160/2019, di Bilancio per il 2020, e articolo 1, comma 39, della legge 234/2021, di Bilancio per il 2022; si veda anche la guida al bonus facciate sul sito www.agenziaentrate.it). In merito, si puntualizza che per tutti i bonus, compreso il bonus facciate, si applica l’articolo 49 del Dpr 380/2001, secondo cui l’irregolarità urbanistica delle superfici sulle quali si interviene determina l’inapplicabilità delle agevolazioni fiscali.
Per il bonus facciate, in particolare, non è richiesta la preventiva attestazione sulla conformità urbanistica delle superfici su cui si interviene (articolo 119, comma 13-ter, del Dl 34/2020, convertito in legge 77/2020), ma gli abusi potrebbero comportare la decadenza dai benefici in sede di controllo. La decadenza dovrebbe essere limitata ai proprietari delle superfici irregolari. La regolarizzazione della veranda anche dopo l’inizio dei lavori, in ogni caso, sana l’eventuale irregolarità urbanistica iniziale e non comporta la decadenza dai benefici fiscali, sempre a condizione che l’abuso non venga rilevato prima della sanatoria, effettuata nel corso del 2022, mentre sono in corso i lavori di rifacimento delle facciate che riguardano anche il prospetto chiuso dalla veranda.