Condominio

Incarico affidato a ditta ed esecuzione errata dei lavori: quando l’amministratore non ha alcuna responsabilità

Nessuna “culpa in eligendo” se il danno deriva da un’imperizia nello svolgimento di opere che non aveva commissionato

di Fabrizio Plagenza

Con la sentenza 3208/2023, il Tribunale di Roma ha avuto modo di occuparsi dell’ipotesi di responsabilità addebitata all’amministratore di condominio, per i danni arrecati dalla ditta dallo stesso incaricata di eseguire dei lavori.

I fatti di causa

Nel caso deciso dal giudice capitolino, il condominio esponeva che, all’interno dello stabile, a causa di un intervento commissionato dall’ex amministratore a una ditta di fiducia, in occasione dello scarico del gasolio da riscaldamento, si verificava una fuoriuscita del combustibile dalla tubazione, erroneamente tranciata dal tecnico intervenuto. Il condominio rappresentava che, a causa dello sversamento nonché delle fortissime esalazioni conseguenti a questa fuoriuscita, gravi danni erano stati arrecati ai locali di due condòmini, locati a uso commerciale. In effetti, si legge in sentenza, alcuni giorni prima l’ex amministratore aveva incaricato il tecnico di fiducia di effettuare «la sostituzione del tubo di alimentazione serbatoio di gasolio della caldaia condominiale compreso rimozione della vecchia conduttura e fornitura di nuova compreso tutte le operazioni per dare opera finita».

Il sinistro veniva tempestivamente denunciato alla compagnia assicurativa del condominio, dal precedente amministratore ma, tuttavia, la stessa «non solo non formulava alcuna proposta, ma - nonostante i numerosi solleciti, non formalizzava neanche un rigetto motivato, ovvero altra propria determinazione».

La posizione del Tribunale

Costituitesi tutte le parti in giudizio, la causa veniva istruita con prova per testimoni e interrogatorio formale all’esito dei quali il giudice riteneva che risultasse «più verosimile che la fuoriuscita del combustibile sia stata causata da un errore commesso nel corso dei lavori commissionati alla ditta» incaricata dall’ex amministratore. Nel merito, il Tribunale di Roma riteneva fondata la domanda avanzata nei confronti della compagnia assicurativa che a suo tempo, nonostante la denuncia di sinistro e le attività successive, non aveva dato seguito alla liquidazione del danno, sebbene coperto da polizza. Riteneva, il giudicante, che fosse emersa la prova che il danno era stato «verosimilmente causato, in mancanza di altre plausibili cause, dalla imperizia» della ditta incaricata «che ha svolto l’intervento in modo non corretto, intervenendo con modalità operative del tutto autonome e al fuori del possibile controllo dell’ex amministratore, sulla tubatura del gasolio anziché su quella dell’acqua».

Quanto all’ex amministratore, non era neppure avviabile una responsabilità dello stesso «per culpa in eligendo, ovvero per aver demandato l’esecuzione dei lavori a un soggetto non idoneo ad adempiervi con efficacia, avendo commissionato alla ditta lavori di natura idraulica e non relativi all’impianto di riscaldamento».

Quando si configura la culpa in eligendo

La giurisprudenza, in passato, ha chiarito che il presupposto per potersi ipotizzare la configurabilità di una culpa in eligendo non è legato a un rapporto di lavoro tra il responsabile e l’autore del danno, ritenendo che sia sufficiente, anche in via meramente occasionale, che sia stato preposto qualcuno a svolgere una determinata incombenza che abbia poi portato al danno. In particolare, «ai fini della configurabilità della responsabilità ex articolo 2049 del Codice civile, è sufficiente che il fatto illecito sia commesso da un soggetto legato da un rapporto di preposizione con il responsabile, ipotesi che ricorre non solo in caso di lavoro subordinato ma anche quando per volontà di un soggetto (committente) un altro (commesso) esplichi un’attività per suo conto» (Cassazione, 12283/2016). Alla luce di queste considerazioni, dunque, il giudicante ha ritenuto che la domanda avanzata dal condominio contro l’ex amministratore dovesse essere rigettata, non ravvisando alcuna culpa in eligendo addebitabile allo stesso.

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