Fisco

Infissi e caldaie, arriva il salvagente per cessione dei crediti e sconti in fattura

Prime votazioni al decreto cessioni alla Camera: arriva la soluzione che consentirà di salvaguardare i lavori in edilizia libera insieme alla norma che sblocca i preliminari non registrati

Pagamento di un acconto tramite bonifico. O, in alternativa, un’attestazione che provi l’esistenza di un accordo tra le parti per l’installazione dei prodotti. È questa la soluzione che è entrata nella legge di conversione del decreto cessioni (Dl n. 11/2023, relatore: Andrea de Bertoldi), grazie alle modifiche votate dalla commissione Finanze della Camera. Al centro della correzione ci sono i lavori in edilizia libera, per i quali cioè non serve un’autorizzazione al Comune: sostituzioni di infissi e caldaie, installazione di pompe di calore, ad esempio. In questo modo, saranno salvati tutti quei contratti sottoscritti prima dell’entrata in vigore del provvedimento, ma per i quali non era ancora stata data esecuzione ai lavori.

Il passaggio in commissione Finanze, come era già stato nei giorni scorsi, sta proseguendo all’insegna della collaborazione tra maggioranza e opposizione: i principali emendamenti, infatti, sono stati sostenuti da entrambe le parti, che continuano a lavorare sulle prossime correzioni. Anche se non mancano le precisazioni: «Del tutto evidente che stiamo assistendo ad una revisione del governo su un provvedimento disastroso», spiega il capogruppo in commissione Finanze del M5s, Emiliano Fenu.

Il problema

Per gli interventi in edilizia libera il decreto legge 11/2023 stabilisce che, per continuare a utilizzare lo sconto in fattura, bisogna guardare alla data di inizio lavori, che deve essere collocata al massimo al 16 febbraio: solo gli interventi che rispettano questo requisito mantengono lo sconto. Gli altri sono fuori, anche se i materiali sono stati già ordinati mesi prima. Questo, nella pratica, si è tradotto in un congelamento immediato di migliaia di contratti in tutta Italia, perché la data di inizio lavori, per prodotti come caldaie e infissi, si colloca spesso in coda all’intervento.

La risposta

La soluzione elaborata dalla Camera, allora, prevede che, nel caso in cui non ci sia stato ancora l’avvio dei lavori entro il 16 febbraio, si proceda per una strada diversa. In primo luogo si guarderà al pagamento dell’acconto: se questo è arrivato entro il 16 febbraio, restano cessione e sconto. In assenza di un acconto, l’esistenza di un accordo vincolante tra le parti «deve essere attestata sia dal cedente o committente, sia dal cessionario o prestatore, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà». Una dichiarazione sostitutiva che si porterà dietro la responsabilità penale.

Preliminare di acquisto

Altra soluzione arriva al caso dei bonus acquisti (come il sismabonus) per i quali, alla data del 16 febbraio, non ci fosse ancora il preliminare di acquisto registrato, richiesto finora dalla legge. Il requisito del preliminare sparisce. Al suo posto, si guarderà alla data di presentazione della richiesta «di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi». Nel caso in cui sia arrivata entro il 16 febbraio, restano cessione dei crediti e sconto in fattura.

Salvaguardia per il bonus barriere

Arriva anche una salvaguardia per il bonus barriere architettoniche. Lo sconto fiscale al 75%, pensato per la rimozione di barriere architettoniche, sarà tra i pochi casi nei quali si potrà continuare ad accedere a cessione dei crediti e sconti in fattura, secondo il vecchio regime.

Le altre novità

Approvata anche la norma che, in caso di varianti al titolo abilitativo, sterilizza il rischio di blocco della cessione dei crediti per i lavori aggiuntivi. Arrivano anche molti chiarimenti chiesti dal Consiglio nazionale dei commercialisti: remissione in bonis per il sismabonus, asseverazione facoltativa sul visto di conformità, Sal facoltativi per i lavori diversi dal 110% e precisazioni in materia di Soa.

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