Fisco

Infissi e caldaie, i lavori avviati recuperano cessioni e sconti

Ok in commissione ai primi emendamenti al Dl 11: barriere architettoniche fuori dalla stretta. Giorgetti al Senato: soluzione per gli esodati del superbonus. Le banche riaprono il dossier crediti

L’universo dei piccoli interventi agevolati con i bonus minori tira un sospiro di sollievo. La commissione Finanze della Camera, riunita giovedì mattina per votare il primo pacchetto di emendamenti alla legge di conversione del decreto cessioni (relatore: Andrea de Bertoldi, FdI), ha approvato una proposta di modifica che ripristina cessione del credito e sconto in fattura per i lavori già avviati prima dell’entrata in vigore del provvedimento.

Non è stato l’unico emendamento approvato giovedì 23 marzo: i deputati hanno licenziato un primo gruppo di quattro correzioni, con il sostegno traversale di maggioranza e opposizione. «Sono soddisfatto, perché al mio appello all’unità è arrivata una risposta positiva», dice de Bertoldi. Mancano ancora diverse proposte all’appello, a partire da quella che dovrebbe spostare il termine per il superbonus al 110% per le villette dal 31 marzo al 30 settembre: resta confermata. Andrà, invece, trovata nelle prossime ore la soluzione alla questione del blocco dei crediti.

Le due alternative percorse finora (quella degli F24, proposta da Abi e Ance, e quella della conversione in titoli di Stato) sembrano accantonate. Il Governo, però, sta lavorando a un’altra ipotesi: «Nei prossimi giorni - ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, rispondendo a un question time in Aula al Senato - per tutti questi esodati da provvedimenti di governi precedenti una soluzione verrà trovata». Intanto, trova conferma l’anticipazione del Sole 24 Ore del 22 marzo sui 5-6 miliardi di nuova disponibilità delle banche per riaprire alle cessioni: già nei prossimi giorni partiranno gli acquisti di crediti d’imposta legati al superbonus. Dal Mef trapela soddisfazione per le risposte positive dei maggiori istituti di credito, incontrati nelle scorse settimane, come risultato di una collaborazione costruttiva.

Il cerchio si chiuderà tra venerdì 24 marzo, quando potrebbero arrivare alcune delle riformulazioni attese, e lunedì, quando è in programma il voto decisivo in commissione. Per l’Aula l’appuntamento è stato spostato alla giornata di mercoledì 29 marzo. Il rinvio ha l’effetto di complicare il calendario per i contribuenti che devono effettuare le comunicazioni per le spese relative al 2022. Entro il 24, infatti, devono comunicare all’Enea (in caso di super ecobonus) l’asseverazione e, poi, entro il 31 dovranno inviare l’opzione alle Entrate, sulla base di regole che, al momento, non sono ancora definite. Aumenta, insomma, il rischio che molti siano costretti ad accedere alla remissione in bonis, pagando la sanzione da 250 euro.

Tornando a infissi e caldaie, viene accantonato il modello che aggancia le cessioni al solo avvio dei lavori. Sarà, invece, possibile guardare al pagamento dell’acconto: se questo è arrivato entro il 16 febbraio, restano cessione e sconto. Nel caso in cui, invece, manchi un bonifico, l’esistenza di un accordo tra le parti «deve essere attestata sia dal cedente o committente, sia dal cessionario o prestatore, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà», con la relativa responsabilità penale.

Arriva una risposta anche per i contribuenti rimasti senza sconto in fattura perché non avevano registrato il loro preliminare di acquisto alla data del 16 febbraio. Il requisito del preliminare sparisce. Al suo posto, secondo un’altra modifica, si guarderà alla data di presentazione della richiesta «di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi». In questo modo, il momento di accesso al vecchio regime viene retrodatato di parecchio.

Sul fronte delle salvaguardie, arriva un intervento importante a protezione dei lavori che accedono al bonus barriere architettoniche. Lo sconto fiscale al 75% potrà continuare ad accedere a cessione dei crediti e sconti in fattura.

Approvato un emendamento di interpretazione autentica, proposto dal Consiglio nazionale dei commercialisti: «Esprimo grande apprezzamento – commenta il presidente del Cndcec, Elbano de Nuccio – per la disponibilità dimostrata dal Governo e dalle forze parlamentari». Il testo torna sulla norma che impone l’obbligo di Soa per i cantieri sopra i 516mila euro che accedono ai bonus edilizi. Viene, anzitutto, chiarito il calendario, in linea con quanto aveva già spiegato l’agenzia delle Entrate. Per i contratti stipulati nel 2022, dopo l’entrata in vigore della norma, e in corso nel 2023, il requisito dovrà essere provato solo a partire dal 2023. Inoltre, la soglia dei 516mila euro andrà calcolata «facendo riferimento a ciascun singolo contratto di appalto e a ciascun singolo contratto di subappalto».

Le altre novità approvate dalla commissione

1. Salvaguardia per lo sconto in fattura
Lo sconto fiscale al 75% per gli interventi relativi all'abbattimento delle barriere architettoniche potrà continuare ad accedere a cessione dei crediti e sconti in fattura. Con l'ok della commissione Finanze della Camera, arriva la modifica sostenuta dai gruppi di maggioranza e opposizione che elimina dalla tagliola sulla cessione crediti e lo sconto di fattura per i lavori finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche

2. Soa, indicazioni sul calcolo del tetto
Un emendamento interpretativo affronta il tema dell'obbligo di Soa per i cantieri sopra i 516mila euro che accedono ai bonus casa. Viene, anzitutto, chiarito il calendario, in linea con quanto aveva già spiegato l'agenzia delle Entrate in risposta a una Faq. Inoltre, la soglia dei 516mila euro andrà calcolata «facendo riferimento a ciascun singolo contratto di appalto e a ciascun singolo contratto di subappalto».

3. Varianti, restano sconto e cessione
La presentazione di un progetto in variante alla Cila o al diverso titolo abilitativo richiesto «in ragione della tipologia di interventi edilizi da eseguire» non ha rilevanza «ai fini del rispetto dei termini previsti». Quindi, per misurare gli effetti della scadenza del 16 febbraio, si guarda alla prima Cilas e non a quelle successive, comunicate per variare il cantiere. In sostanza, le varianti successive al 16 febbraio non ricadono nello stop alle cessioni.

4. Niente riferimento al preliminare
Tra gli emendamenti approvati anche la soluzione per i contribuenti rimasti senza sconto in fattura perché non avevano registrato il loro preliminare di acquisto al 16 febbraio. Il requisito del preliminare viene meno e si farà riferimento alla data di presentazione della richiesta «di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi». Di fatto, il momento di accesso al vecchio regime viene notevolmente retrodatato

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