L’installazione di pannelli fotovoltaici da parte di un singolo condomino è consentita dall’articolo 1122-bis Codice civile, sia su parti private sia su parti comuni come il tetto, purché non venga compromesso il decoro architettonico e sia garantito il pari uso degli spazi comuni da parte degli altri condòmini. Quando l’intervento incide sulle parti comuni, l’Assemblea può disciplinarne l’uso e stabilire eventuali modalità alternative di esecuzione con maggioranza qualificata. Tuttavia, il diritto...
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