La disciplina degli abusi edilizi e, più in generale, delle difformità urbanistiche presenta un’area grigia sempre più rilevante nelle compravendite immobiliari. L’esperienza applicativa mostra come interventi edilizi di modesta entità — modifiche interne, chiusure leggere, variazioni distributive, difformità planimetriche non essenziali — siano frequenti in edifici risalenti e non sempre registrati nei titoli edilizi o nelle attuali planimetrie catastali. Tali ipotesi, pur minime, possono manifestare una rilevanza giuridica tale da avere effetti rilevanti sulla validità del contratto di compravendita.
Gli obblighi per il venditore e la sentenza della Corte di cassazione sezioni Unite
Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 380/2001 vi è un obbligo per chi vende un immobile di indicare “gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria”. Senza tale indicazione l’atto è nullo. La portata applicativa di tale disposizione è stata al centro di un vivace dibattito giurisprudenziale, ormai sopito. In precedenza, si riteneva di poter estendere l’ipotesi di nullità ex art. 46, D.P.R. 380/2001, anche alle ipotesi di non conformità urbanistica dell’immobile rispetto al titolo. ...
Bonus “prima casa” solo se il riacquisto avviene entro un anno
di Alessandro Borgoglio - Esperto tributario




