I temi di NT+Le ultime sentenze

Iscrizione ipotecaria dei crediti condominiali ed opposizione tardiva

Quest’ultima va sempre proposta quando si viene a conoscenza, in qualunque modo, dell’ingiunzione di pagamento a proprio carico

immagine non disponibile

di Rosario Dolce

I decreti dichiarati esecutivi a norma degli articoli 642, 647 e 648 Codice procedura civile e quelli rispetto ai quali è rigettata l’opposizione costituiscono titolo per l’iscrizione dell’ipoteca (articolo 655 Codice procedura civile). La norma che dà attuazione alla previsione è portata dall'articolo 2818 del Codice civile in base alla quale «sono titolo per iscrivere ipoteca giudiziale gli altri provvedimenti giudiziali ai quali la legge attribuisce tale effetto», individuando quali decreti ingiuntivi muniti di forza esecutiva possono essere considerati tali, ovvero quelli provvisoriamente esecutivi al momento della loro emissione, quelli che diventano provvisoriamente esecutivi in caso di mancata opposizione o di mancata costituzione dell’opponente, quelli che sono dichiarati provvisoriamente esecutivi in corso di opposizione e quelli rispetto ai quali è stata proposta opposizione rigettata. Tra l'altro, va detto, che è costante l'orientamento giurisprudenziale che ritiene che per l’iscrizione non occorra la notifica del titolo.

Anche il condominio può iscrivere ipoteca sull’immobile del moroso

Ciò posto è fatto ampiamente risaputo che anche il condominio, per i decreti ingiuntivi chiesti e ottenuti ai sensi dell'articolo 63 delle disposizioni di attuazione al Codice civile, è in grado di iscrivere ipoteca sull'immobile di proprietà del condòmino moroso. Lo ricorda la Cassazione con l'ordinanza 23955 del 2 agosto 2022.La causa da cui si origina la controversia era frutto di un'azione singolare da parte di un condòmino moroso, il quale assumeva in giudizio che aveva appreso fortuitamente dell'esistenza d'un decreto ingiuntivo a suo carico, (asseritamente) mai notificatogli, e precisa che, a suo avviso, non avesse alcun onere di proporre opposizione tardiva a norma dell'articolo 650 Codice procedura civile, seppure si riteneva legittimato a domandare il risarcimento del danno al creditore (condominio), in quanto aveva iscritto ipoteca nonostante l'irregolarità della citata notifica.

L’obbligo di opposizione tardiva

Tesi, questa, che è stata ritenuta evidentemente infondata.Infatti – come rammentano i giudici di legittimità - la parte intimata, una volta appresa in qualunque modo l'esistenza del decreto ingiuntivo che assume non essergli stato notificato, ha l'onere di proporre l'opposizione tardiva di cui all'articolo 650 Codice procedura civile entro il termine di quaranta giorni dalla conoscenza dell'esistenza del decreto, comunque acquisita (in punto sono stati richiamati i seguenti precedenti: Sezioni Unite 9938/2005, e tra le altre Cassazione 7560/2022; Cassazione 2608/2018; sino a risalire a Cassazione sezione 1, sentenza 1648/1965).

Nell’ipotesi poi in cui l’opposizione a decreto ingiuntivo venga totalmente accolta per l’inesigibilità del credito al momento della sua emissione, con conseguente declaratoria di nullità e revoca del decreto, l'iscrizione ipotecaria viene travolta dalla relativa caducazione. Anzi, il giudice dell’opposizione deve, nel qual caso, ordinare, anche d’ufficio, la cancellazione della ipoteca giudiziale iscritta in forza del decreto a norma dell’articolo 655 Codice procedura civile, seppure – va detto - tale ordine risulta eseguibile solo con il passaggio in giudicato della pronuncia che lo contiene, considerando che gli atti esecutivi, compiuti in base al decreto stesso, non sono immediatamente caducati dalla sentenza che ne disponga la revoca (Cassazione sentenza 4163/1990).

La conservazione degli effetti dell’ipoteca

Infine, per completezza argomentativa, va precisato che resta esclusa la possibilità di conservare gli effetti dell'ipoteca iscritta anche quando, per la sopravvenuta cessazione della causa di inesigibilità la domanda sia egualmente accolta nel merito con la sentenza che definisce il giudizio, atteso che la conservazione degli effetti degli atti esecutivi, nei limiti della somma ridotta, è prevista dall’articolo 653, comma secondo, Codice procedura civile nel solo caso in cui l’opposizione è accolta solo in parte, senza che al riguardo si pongano dubbi di costituzionalità sotto il profilo degli articoli 3 e 24 Costituzione stante la non omogeneità delle situazioni poste a raffronto (in punto Cassazione civile, sezione III, sentenza 5007/1997).