L’accollo delle spese vale se i condòmini che ricevono la quota dai dissenzienti prestano consenso scritto
I favorevoli pagheranno i lavori del superbonus e saranno gli unici a beneficiarne
L’articolo 119, comma 9 bis, del decreto Rilancio, ultimo periodo, consente la fattispecie dell’accollo. Le condizioni richieste dalle norme sono quelle per cui i condòmini che ricevono la quota di quelli dissenzienti alle opere del superbonus prestino consenso all’operazione fiscale. Resta inteso che il consenso deve essere prestato per iscritto e può trovare suggello in sede negoziale, con impegni analoghi a quelli enunciati dal lettore.
L’accollo delle spese avrà poi un doppio effetto:
1) far pagare i lavori solamente ai condòmini favorevoli, i quali però saranno gli unici a beneficiare del Superbonus;
2) in caso di non corretta fruizione del Superbonus (ad esempio, per via di irregolarità urbanistiche), ne risponderanno esclusivamente i condòmini che ne hanno beneficiato.