L’acconto pre-lavori riguarda solo i materiali
Nel caso di specie, occorreva specificare che si trattava di acconto per materiali e non anche per i lavori, le cui spese devono essere sostenute dopo il loro inizio. Ai fini della detrazione del 50% (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 3, lettera b, n. 1-4, della legge 27 dicembre, n. 205, legge di Bilancio per il 2018; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it), rilevano anche tutti i bonifici relativi all’acquisto dei materiali e non all’esecuzione delle opere, pagati con bonifico bancario o postale prima del rilascio del provvedimento urbanistico abilitativo dei lavori (circolare 95/E del 2000). In sostanza, i materiali possono essere acquistati prima del provvedimento urbanistico abilitativo dei lavori, l’importante è che i lavori effettivamente inizino dopo il rilascio o la operatività del provvedimento. Inoltre, è necessario che risulti certa l’inerenza dei materiali ai lavori poi eseguiti e abilitati dal provvedimento urbanistico.In ogni caso, in presenza di indicazione generica, è possibile sostenere in sede di contenzioso che si trattava di acconti e che le indicazioni da parte dell’agenzia delle Entrate destano incertezze.
I Quesiti più letti
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5