L’acconto versato in sede di passaggio di consegna non prova il credito dell’amministratore uscente
Per integrare la ricognizione del debito è necessaria una volontà da parte dell'organo collegiale su poste passive specificatamente indicate
L'acconto versato al momento del passaggio di consegna all'amministratore uscente non è idoneo a provare il credito di quest'ultimo nei confronti del condominio. Lo ha precisato la Cassazione con l'ordinanza 4179 pubblicata il 10 febbraio 2023.
I fatti di causa
A rivolgersi alla Suprema corte, l'ex amministratore di un condominio il quale aveva ottenuto nei confronti di quest'ultimo un decreto ingiuntivo a titolo di rimborso di spese anticipate per la gestione condominiale. L'ingiunzione veniva richiesta dall'ex amministratore sulla scorta del verbale di consegna sottoscritto dal nuovo amministratore e dell'acconto ricevuto in tale sede. Nel giudizio di opposizione contro il decreto ingiuntivo proposta dal condominio, sia il Tribunale sia la Corte di appello davano torto all'ex amministratore, revocando il decreto ingiuntivo.
In particolare, la Corte di appello, nel confermare la decisione di primo grado, riteneva il presunto credito azionato dall'ex amministratore infondato in quanto non provato, non conoscendosi né le cause delle dedotte anticipazioni, né le modalità delle stesse, ossia la fonte dei pagamenti, la natura degli stessi e l'eventuale versamento sul conto corrente del condominio. Inoltre, secondo i giudici di secondo grado, non poteva assurgere quale prova del credito il preteso riconoscimento che il condominio avrebbe fatto in favore dell'ex amministratore in sede di consegna della documentazione al nuovo amministratore con il versamento dell'acconto.
L’indicazione in bilancio
La Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso promosso dall'ex amministratore e nel rigettarlo ha ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, incombe sull'ex amministratore l'onere di fornire la prova circa i fatti su cui si fonda la propria pretesa di recupero delle spese sostenute, mentre spetta all'assemblea il potere di approvare, con il bilancio consuntivo, gli incassi e le spese condominiali, ma solo una chiara e definitiva indicazione in bilancio dell'importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili può costituire idonea prova del debito dei condòmini nei confronti del precedente amministratore (Cassazione 8498 /2012; Cassazione 3892/2017).
Cosa non costituisce prova
Non costituiscono prove idonee del debito nei confronti dell'ex amministratore da parte dei condòmini per l’importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili, hanno ribadito i giudici di legittimità, l'accettazione da parte del nuovo amministratore della documentazione condominiale consegnatagli dal precedente e il verbale di consegna sottoscritto con riguardo alla situazione patrimoniale al momento del subentro nella gestione, come pure un pagamento parziale, a titolo di acconto, di una maggiore somma.
Anche se nella delibera che approva il consuntivo viene evidenziato un disavanzo tra le entrate e le uscite, ciò non è sufficiente a far ritenere dimostrato, in via di prova deduttiva, che la differenza sia stata versata dall'amministratore con denaro proprio. Per integrare la ricognizione del debito, hanno concluso, è necessario una volontà da parte dell'organo collegiale in relazione a poste passive specificatamente indicate.