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L’agente immobiliare può gestire uno stabile

di Angelo Deiana

Si è concluso l’iter della Legge Europea 2018 che contiene l’abbattimento di alcune incompatibilità relative all’esercizio della professione di agente immobiliare e si legge, con qualche stupore, che molte analisi provenienti dal mondo dell’amministrazione condominiale escluderebbero la compatibilità tra agente e amministratore perché quest’ultimo sarebbe un professionista intellettuale afferente alla Legge 4/2013 e, dunque, incompatibile.

Una prima cosa va chiarita: nell’era dell’economia della conoscenza quasi tutte le attività lavorative hanno una dimensione professionale intellettuale. Ma, il fatto che la 4/2013 definisca le “professioni non organizzate” come attività di lavoro prevalentemente intellettuale non deve far inferire che tali attività siano professioni intellettuali anche sul piano strettamente giuridico nel nostro ordinamento.

Anzi: le uniche professioni intellettuali giuridicamente esistenti (oggetto dunque di incompatibilità con la nuova norma) sono quelle definite con leggi specifiche che generino riserve di attività, di accesso o di denominazione di cui agli art. 2229-2238 del Codice Civile. Fuori da tale ambito, le altre professioni, anche se sono totalmente intellettuali sul piano teorico e pratico e anche se hanno altre forme di regolazione, non possono definirsi tali sul piano giuridico.

Anche perché l’impianto della stessa Legge 4/2013 prevede alcune incompatibilità che si comportano in modo analogo: professioni sanitarie, pubblico esercizio e artigianato. E, dunque, il libraio, pur essendo un’attività a dimensione intellettuale, non è soggetto della 4/2013 stessa in quanto pubblico esercente. Allo stesso modo, l’elettricista, pur avendo un corpus di conoscenze intellettuali pratiche e teoriche (pensiamo alle norme Ue sulla sicurezza), non è una attività intellettuale di cui alla 4/2013 perché regolato dalla legge come artigiano.

Non solo: ma la possibilità di esercizio delle professioni di cui alla 4/2013 in forma societaria e/o cooperativa, sgombra ulteriormente il campo perché il Codice Civile prevede il divieto di esercizio della professione intellettuale in forma di impresa, tranne che singole fattispecie esplicite (per esempio, le società di ingegneria o le Stp). Tutto questo fa emergere con chiarezza che gli amministratori, pur essendo una attività professionale intellettuale, non sono una professione intellettuale in senso stretto quali quelle che saranno oggetto dell’incompatibilità con gli agenti immobiliari.

Senza poi dimenticare che la normativa europea considera imprese tutte le professioni senza distinzioni e si prepara, attraverso il test di proporzionalità, a rimodulare riserve e privilegi di gran parte delle nostre professioni. E noi ancora vogliamo costruire muri e non ponti? Volendo innalzare la qualità del sistema di amministrazione condominiale, forse dovremmo preoccuparci di altre norme come, per esempio, quelle che consentono ai singoli condòmini di esercitare l’attività senza i requisiti professionali della Legge 220/2012.

Provando a costruire insieme reti e ponti più alti sulla qualità e non muri sulle incompatibilità.