L’amministratore che omette il preventivo «analitico»
Revoca legittima se all’atto di accettazione della nomina o del rinnovo non specifica l’importo dovuto a titolo di compenso
La risposta de L’Esperto Risponde de Il Sole 24 Ore di lunedì 13 marzo 2022
Il lettore si chiede se possa farsi luogo alla revoca dell’amministratore di condominio con delibera assembleare, senza attendere lo scadere del contratto di mandato per la gestione, e senza attendere l’assemblea “ordinaria” annuale. In proposito si evidenzia che l’articolo 1129, comma 11, del Codice civile stabilisce che la revoca dell’amministratore può essere approvata in ogni tempo dall’assemblea. Peraltro, in caso di revoca dovuta esclusivamente alla preferenza verso un altro amministratore, qualora il soggetto revocato abbia presentato un preventivo dettagliato all’atto dell’incarico e abbia amministrato con diligenza il condominio (articolo 1176 del Codice civile), il suo compenso è dovuto fino alla scadenza del contratto di mandato. In tema vale la giurisprudenza secondo cui «l’amministratore di condominio, in ipotesi di revoca deliberata dall’assemblea prima della scadenza del termine previsto nell’atto di nomina, ha diritto, oltre al soddisfacimento dei propri eventuali crediti, anche al risarcimento dei danni, in applicazione dell’articolo 1725, comma 1, Codice civile, salvo che sussista una giusta causa, indicativamente ravvisabile tra quelle che giustificano la revoca giudiziale dello stesso incarico» (Cassazione, sentenza 19 marzo 2021, n. 7874).
Nel caso in esame si prospettano, inoltre, la mancata presentazione del preventivo analitico all’atto della nomina e la non corretta gestione (mala gestio), ragion per cui è ipotizzabile la revoca per giusta causa (se di revoca si può parlare rispetto a un negozio nullo). Con particolare riferimento alla mancata presentazione del preventivo, infatti, l’articolo 1129, comma 14, del Codice civile stabilisce che l’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta. Se non lo ha fatto - anche non tenendo conto della mala gestio, su cui occorrerebbero approfondimenti - la revoca rispetto a un contratto nullo è legittima e l’amministratore di condominio non ha diritto ad alcuna indennità per il recesso (stante la nullità “testuale” della nomina).