Condominio

L’amministratore condominiale è tenuto a richiedere il certificato antincendio

In caso di inadempienza non può essere esentato dalla responsabilità penale, attribuendo l’omissione al predecessore

di Giulio Benedetti

La tutela della sicurezza antincendio nel condominio è stata ripetutamente affermata dalla giurisprudenza di legittimità.

I fatti di causa

Con l’ordinanza 39218/2022 , la Cassazione ha dichiarato inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento di 3 mila euro alla cassa delle ammende, il ricorso di un amministratore condominiale contro una sentenza che lo aveva condannato per non avere presentato l’istanza di rilascio del certificato antincendio previsto dall’articolo 20, comma primo, del Dlgs 139/2006. Il ricorrente sosteneva la sua irresponsabilità poiché era subentrato a un precedente amministratore rimasto inerte e perché la motivazione non era attagliata al fatto.

Punibile anche l’omesso rinnovo periodico della conformità

Il giudice di legittimità sosteneva l’infondatezza delle due censure per tre motivi: l’istruttoria dibattimentale accertava la mancata presentazione dell’istanza, la norma non prevede un termine finale (poiché intende presidiare con la sanzione penale l’obbligo, anche in una fase successiva all’inizio di una delle attività soggette, senza limiti di tempo) e attribuisce rilevanza penale anche all’omessa presentazione della richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio. La Cassazione escludeva l’applicazione della causa di esclusione della punibilità per la tenuità del fatto, ex articolo 131 bis del Codice penale, sia perché non è stata richiesta nel giudizio di merito, sia perché si basava su elementi di fatto non valutabili nel giudizio di legittimità.

Il verdetto della Cassazione

La Cassazione ha annullato la sentenza, senza rinvio, limitatamente al beneficio della sospensione condizionale della pena, che disponeva e rigettava il ricorso, confermando la sentenza nel resto. Il giudice di legittimità sosteneva che il regolamento di attuazione dell’articolo 16 del Dlgs 139/2006 è il Dpr 151/2011 che, all’allegato I, comprende tra le attività sottoposte alla disciplina antincendio gli edifici destinati a uso civile con altezza superiore a 24 metri e fino a 32 metri. Pertanto il ricorrente, amministratore condominiale di un edificio di altezza superiore a 24 metri, era responsabile del reato a causa dell’omessa presentazione della Cila o della richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio.

Il richiamo alla sentenza 34586/2021

Non solo: la Corte affermava che è un dato di comune esperienza, nei condomìni relativi a edifici e in quelli con altezza superiore a 24 metri, la detenzione o l’impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, atti a procurare, in caso di incendi, gravi pericoli per la pubblica incolumità e ai beni (Cassazione, sentenza 34586/2021). Come nel caso degli apparecchi alimentati a energia elettrica, funzionali all’illuminazione degli spazi comuni, citati a titolo d’esempio dal giudice di legittimità.

Gli ermellini, dunque, condividevano la motivazione in cui il giudice sosteneva che l’amministratore di condominio, nell’ambito della sua attività, detiene e impiega prodotti infiammabili e esplodenti, facendo riferimento alla centrale termica e ai box. Risulta improbabile che, in epoca attuale, gli edifici di altezza superiore a 24 metri siano sprovvisti di questo tipo di apparecchi. Questa è la ragione per cui la disponibilità da parte di un condominio, di altezza superiore a 24 metri, di prodotti infiammabili e pericolosi per la pubblica incolumità, è classificabile tra le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza e che, nel processo civile (ai sensi dell’articolo 115 del Codice di procedura civile), non avrebbero bisogno di prova.

In ogni caso, la Cassazione sosteneva che era certa la disponibilità, da parte di un amministratore di condominio relativo a un edificio di grandi dimensioni, di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti. Pertanto, sarebbe stato onere del ricorrente di allegare elementi atti a fare presumere il contrario o comunque di nutrire un ragionevole dubbio in proposito e non limitarsi a mere enunciazioni di principio.

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