L'esperto rispondeCondominio

L’amministratore di condominio è tenuto a osservare l’obbligo di formazione annuale

Il soggetto che viola la norma e risulta privo dei requisiti richiesti può essere destituito dalla carica

di Rosario Dolce

La domanda

La domanda
Buongiorno, mi riferisco all’obbligo formativo dell’amministratore: chi stabilisce quando, annualmente, devono essere effettuati gli aggiornamenti oggetto di formazione obbligatoria da parte degli amministratori?

A cura di Smart24Condominio

La formazione annuale dell'amministratore trova previsione nell'articolo 71 bis delle Disposizioni di attuazione del Codice civile, il quale precisa che possono svolgere l'attività di amministratore coloro che«hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale».Il regolamento sulla formazione dell'amministratore - vale a dire la disciplina sui criteri, sulle modalità e i contenuti dei corsi di formazione e di aggiornamento obbligatori per gli amministratori condominiali - si rinviene nel Decreto del ministero della Giustizia 140/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 222 del 24 settembre 2014.

Gli obblighi formativi di aggiornamento hanno una cadenza annuale che, per prassi, viene fatta decorrere dall'entrata in vigore del decreto ministeriale (9 ottobre 2014). Il corso di aggiornamento ha una durata di almeno 15 ore e riguarda elementi in materia di amministrazione condominiale in relazione all'evoluzione normativa, giurisprudenziale e alla risoluzione di casi teorico-pratici.

Le norme esaminate, tuttavia, non stabiliscono quale sanzione possa conseguire dal mancato rispetto dei requisiti formativi, ora rispetto alla delibera di nomina/rinnovo dell'amministratore, ora rispetto al contratto di mandato che si instaura con i condòmini. In assenza di determinazioni precise, la scelta sulla soluzione pratica del quesito è stata affidata alla giurisprudenza. Attualmente, per quanto se ne ha contezza, sussistono due orientamenti di merito diversi: il primo, riconducibile al Tribunale di Padova, afferma che la delibera di nomina dell'amministratore privo dei requisiti formativi vada considerata nulla (sentenza 818/2017) mentre la seconda fa capo al Tribunale di Verona e ritiene che la carenza di tali requisiti possa al più legittimare i condòmini a chiedere al giudice la revoca dell'amministratore, in quanto tale carenza integrerebbe una «grave irregolarità gestionale» (sentenza 2515/ 2018).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©