L'amministratore deve controllare la qualità delle acque del rubinetto condominiale
Lo prevede il decreto legislativo entrato in vigore il 21 marzo
Il Dlgs 18/2023, abroga il Dlgs 31/2001, e disciplina la qualità dell'acqua destinata al consumo umano. Si applica anche alla distribuzione dei rubinetti usati dai singoli condòmini e definisce (articolo 2, lettera q) l'amministratore quale gestore della distribuzione interna e soggetto responsabile del sistema idro – potabile situato tra il punto di consegna e il punto d'uso. Il punto d'utenza è quello di uscita dell'acqua destinata al consumo umano, da cui si può attingere o utilizzarla direttamente, identificato nel rubinetto. Il principio fondamentale del decreto (articolo 4) è che le acque destinate al consumo umano devono essere salubri e pulite, non devono contenere microrganismi, virus e parassiti, né altre sostanze in quantità tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana e devono soddisfare i requisiti minimi stabiliti dall'allegato I, parti A, B, C del decreto.
Il ruolo dell’amministratore
L'amministratore condominiale deve assicurare che i valori di parametro sopra descritti siano mantenuti nei punti di utenza dell'edificio attraverso:
- la valutazione e la gestione del rischio con particolare riferimento ai parametri indicati nell'allegato I, lettera D, secondo i principi generali stabiliti dalle Linee Guida della direttiva (Ue) 2020/2184, Rapporto Istisan (Istituto superiore di sanità) 22/32;
- l'adozione delle necessarie misure preventive e correttive proporzionate al rischio, per ripristinare la qualità delle acque nei casi in cui si evidenzi un rischio per la salute umana derivante dai sistemi interni indicati nell'allegato VIII;
- l'esecuzione dei controlli interni, stabiliti dall'articolo 14, mediante laboratori di analisi e l'inserimento dell'esito dei controlli nel sistema operativo centralizzato Antea entro i dodici mesi successivi alla sua istituzione.
Punti d’uso d’acqua non conformi
Se i punti d'uso dell'acqua non sono conformi l'amministratore deve adottare le procedure previste dall'articolo 15 le quali prevedono che, nel caso di mancata conformità ai valori di parametro previsti dall'allegato I, l'Autorità sanitaria locale provveda a vietare la fornitura d'acqua potenzialmente pericolosa per il consumo umano e all'adozione dei provvedimenti necessari cautelativi.
Le sanzioni
Il decreto (articolo 23) prevede le seguenti sanzioni, irrogabili secondo la procedura della legge 689/1981 e ricorribili davanti al giudice ordinario, nei confronti dell'amministratore condominiale:
- il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000 se, nel sistema di distribuzione interno, non mantiene il rispetto dei parametri elencati nell'allegato I, parti A e B;
- il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 4.000 a 24.000 se non osserva i provvedimenti imposti dalle competenti autorità per ripristinare la qualità delle acque destinate al consumo umano per la tutela della salute umana;
- il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 500 e 5000 se violi gli adempimenti di trasmissione dei risultati dei controlli interni secondo le modalità stabilite dall'articolo 14, commi 3 e 4.