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L’amministratore deve incaricare il coordinatore per la sicurezza del cantiere quando sono impiegate più ditte

Sul compenso da corrispondere necessita però di via libera assembleare

di Fabrizio Plagenza

In un periodo storico come quello attuale, caratterizzato dalla nascita esponenziale di cantieri per l'appalto di lavori straordinari, in condominio si è tornati a parlare con insistenza e ponderata preoccupazione, di sicurezza sul luogo di lavoro e delle figure professionali a cui affidare incarichi di assoluta importanza e di assoluta delicatezza.
Con la sentenza 1510 pubblicata il 7 giugno 2022, il Tribunale di Taranto focalizza l'attenzione degli addetti ai lavori sull'importanza del ruolo del coordinatore per la sicurezza del cantiere. La questione è stata affrontata dal giudice pugliese, partendo da una rivendicazione economica.

I fatti di causa

Un ingegnere ricorreva ed otteneva un decreto ingiuntivo per compensi professionali non percepiti ed allo stesso dovuti dal condominio che gli aveva affidato l'incarico di direttore dei lavori, in seno a lavori deliberati per la manutenzione straordinaria del fabbricato.Il professionista esponeva che con l'affidamento dell'incarico, si pattuiva un compenso in suo favore, per l'opera professionale espletata, pari al 3,9% dell'importo dei lavori. Successivamente, l'amministratore del suddetto condominio stipulava con l'impresa aggiudicataria il contratto di appalto.

Il professionista ricorrente aggiungeva che lo stesso amministratore, con scrittura privata, gli affidava l'ulteriore compito di coordinatore della sicurezza dei lavori, incarico per il quale veniva convenuto espressamente un compenso pari al 3,9% del costo dei lavori. Terminati i lavori, l'ingegnere richiedeva il compenso pattuito per entrambi gli incarichi professionali. Da qui nasceva la controversia.Il condominio proponeva infatti opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dal professionista, contestando in primo luogo di non aver mai conferito allo stesso l'incarico di coordinatore della sicurezza. Né il condominio poteva ritenersi obbligato in forza della citata scrittura privata di conferimento di siffatto incarico professionale, posto che la predetta scrittura privata veniva sottoscritta dall'amministratore «sua sponte, senza una preventiva o successiva delibera condominiale di approvazione».

L’emergere di difetti nell’esecuzione

Il condominio sollevava poi una eccezione di inadempimento, per non aver il professionista ricorrente vigilato sulla corretta esecuzione dei lavori appaltati. Eccepiva, infatti, che erano emersi vistosi difetti tanto che con delibera assembleare, lo stesso ingegnere veniva sollecitato dai condòmini a muovere alla ditta appaltatrice le contestazioni del caso. Il professionista, dal canto suo, contestava la difesa del condominio e, con riferimento alla questione dell'incarico di coordinatore per la sicurezza del cantiere, ricordava che successivamente alla delibera con la quale gli veniva conferito l'incarico di direttore dei lavori, in questa veste «accertava che l'impresa prescelta, pur avendo presentato la relativa offerta nel suo preventivo di spesa, non risultava abilitata allo smaltimento delle due colonne fumarie in amianto, previsto dall'articolo 5 del Capitolato dei Lavori approvato dall'assemblea; sicché quest'opera veniva svolta da altra impresa».

La contemporanea presenza di due imprese sul luogo di lavoro rendeva necessaria la nomina del coordinatore della sicurezza ed il relativo incarico, precisava l'opposto, gli veniva affidato dall'amministratore pro tempore del condominio. Il professionista, inoltre, rappresentava di aver provveduto ad affiggere nell'androne del fabbricato, e più precisamente sulla porta di accesso al cortile interno, per tutta la durata dei lavori, la notifica preliminare prevista dall'articolo 99 del Dlgs 81/08. «Ragion per cui doveva essere escluso che i condomini non fossero a conoscenza della sua nomina a coordinatore della sicurezza».

Il tema della doverosità dell’incarico

È questa la parte sicuramente di maggior interesse. La questione relativa alla doverosità dell'incarico di coordinatore per la sicurezza del cantiere. È obbligatoria? Sempre? A queste domande, la sentenza 1510/2022 risponde evidenziando come, nel caso di specie, «l'incarico di coordinatore per la sicurezza del cantiere diveniva doveroso, una volta ammessa nel cantiere altra ditta. Non occorreva quindi una delibera condominiale».

Sul punto, il Tribunale di Taranto richiama una massima della Cassazione penale che afferma la «responsabilità del condominio committente i lavori qualora si dovesse verificare un incidente nel cantiere foriero di responsabilità penale» ( Cassazione penale 4644/2018 ) : «In tema di infortuni sul lavoro, l’obbligo per il committente di nominare il coordinatore per la sicurezza, di cui all’ articolo 90, Dlgs 9 aprile 2008, numero 81, è connesso già solo alla previsione che più imprese lavorino nello stesso cantiere, anche non in contemporanea, e non alla verifica successiva di tale situazione. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta la responsabilità del committente per omicidio colposo di un dipendente di una ditta subappaltatrice e di un lavoratore autonomo, caduti dal piano di copertura di un capannone di proprietà del committente, essendo la possibilità di subappalto prevista in contratto).

Da concordare la pattuizione del compenso

Dunque, ricorda il Tribunale pugliese, se l'incarico conferito dall'amministratore appariva doveroso, non così però la pattuizione del compenso, che invece avrebbe dovuto essere concordato con il condominio previa indizione di apposita assemblea.