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L’amministratore deve sempre ricostruire lo stato patrimoniale della propria gestione contabile

Altrimenti l'ammanco di cassa (pacificamente convenuto) si può ritenere direttamente a lui riconducibile

di Rosario Dolce

Spetta all'amministratore la prova che non sussistono ammanchi di cassa. Questo è quanto riportato dal Tribunale di Monza nella sentenza 1313 dell’8 giugno 2022.

Il caso

Un condominio locale aveva proposto azione di responsabilità nei confronti del precedente amministratore per la somma di circa ottomila euro oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, sostenendo che si era registrato un disavanzo di cassa.Il convenuto con la propria comparsa aveva affermato che negli anni numerosi condòmini erano rimasti morosi e che non era stato chiarito a quale titolo si imputasse a lui il disavanzo; inoltre, deduceva che l'assemblea aveva sempre approvato i bilanci consuntivi, salvo che nell'ultima assemblea condominiale per mancanza di quorum.Il caso è stato, pertanto, risolto sulla base della regola processuale dell'onere probatorio, di cui all'articolo 2697 Codice civile.

La sentenza

In base ad un principio generale dell’ordinamento, chi esercita una gestione o svolge un’attività nell’interesse di altri ha il dovere di soggiacere al controllo di questi e, quindi, di rendere il conto, portando a conoscenza, secondo il principio della buona fede, gli atti posti in essere: particolarmente quelli dai quali scaturiscono partite di dare e avere.Pertanto, le specifiche ipotesi di obbligo di rendiconto individuate dal legislatore non hanno carattere tassativo e il rendiconto può essere richiesto in tutti i casi in cui da un rapporto di natura sostanziale discende il dovere, legale o negoziale, di una delle parti di far conoscere il risultato della propria attività, in quanto influente nella sfera patrimoniale altrui. (Cassazione 22063/2017).

In particolare, in tema di mandato oneroso, il mandatario convenuto a seguito di azione di rendiconto deve fornire la prova non soltanto dell’entità e della causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi di fatto sulle modalità di esecuzione dell’incarico utili per la valutazione del suo operato, in relazione ai fini perseguiti, ai risultati raggiunti e ai criteri di buona amministrazione e di condotta prescritti dagli articoli 1710-1716 Codice civile» (Cassazione 2428/2004).

Conclusioni

Sulla scorta di tale premesse, il giudice lombardo ha ritenuto fondata la richiesta formulata da parte del condominio contro l'ex amministratore, giacché il medesimo, omettendo di ricostruire lo stato patrimoniale della propria gestione contabile, non è stato in grado di dimostrare al consultente tecnico nominato dal tribunale che l'ammanco di cassa (pacificamente convenuto) non fosse direttamente ad egli riconducibile.