L’amministratore e la gestione delle ferie del portiere
Il contratto collettivo vieta il periodo dal primo luglio al 31 agosto n considerazione delle esigenze di sorveglianza e di sicurezza del condominio
Nel periodo estivo come tutti anche il portiere di condominio ha il desiderio di raggiungere una località di villeggiatura , ma come deve procedere l’amministratore per la sua sostituzione? Il portiere è un dipendente del condominio ed il suo rapporto di lavoro è disciplinato dal contratto collettivo nazionale del lavoro (Ccnl), che stabilisce che ogni portiere ha diritto a 26 giorni lavorativi di ferie che devono essere consumate nell'anno in cui sono maturate. Alle ferie è dedicato nel Titolo VII del contratto nazionale il capo II che all’articolo 82 precisa: «Il lavoratore ha facoltà di scegliere metà del periodo di ferie da godere nell'anno in corso, esclusi in ogni caso i periodi dal 1° luglio al 31 agosto e dal 20 dicembre al 10 gennaio. Tale opzione dovrà essere comunicata per iscritto al datore di lavoro almeno tre mesi prima dall'inizio del periodo di ferie richiesto».
L’eccezione di Milano
Il lavoratore, non ha il diritto di scegliere autonomamente di godere la metà del periodo di ferie contrattualmente previsto nel periodo inibito dalla contrattazione collettiva, la cui previsione già tiene conto e si giustifica in considerazione delle esigenze anche di sorveglianza e di sicurezza del condominio che la particolare prestazione lavorativa del portiere deve soddisfare, specialmente e notoriamente nel periodo estivo.Eccezione per la provincia di Milano, dove il contratto integrativo modifica in senso più favorevole per il lavoratore quanto prescritto dal contratto nazionale, dando la possibilità al portiere di godere di un periodo di ferie di due settimane tra il 15 giugno e il 15 settembre.
Se il portiere chiede di andare in ferie nel periodo estivo
Laddove il portiere dovesse richiedere all'amministratore di andare in ferie durante il periodo estivo, quest'ultimo ha il potere di respingere la richiesta di ferie anche in assenza di autorizzazione dell'assemblea dei condòmini in quanto l'articolo 1130 comma 1, lettera 2 Codice civile prevede tra gli obblighi dell'amministratore, oltre a quello di eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei condòmini e di curare l'osservanza del regolamento, anche quello di disciplinare la prestazione dei servizi nell'interesse comune, quale appunto il servizio di portierato .
La sostituzione
Quando il portiere va in ferie, cosa succede? Il condominio può nominare un sostituto, che sarà assunto sempre con contratto subordinato, ma a tempo determinato. Dovrà inoltre ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi alla esecuzione del lavoro.Durante il periodo di ferie, la retribuzione a cui il portiere ha diritto è la stessa rispetto a quella che avrebbe percepito se avesse prestato il servizio. Nella designazione della persona del sostituto il datore di lavoro sentirà il portiere titolare precisa l’articolo 27 del contratto collettivo.
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