L’amministratore è legittimato a tutelare il credito condominiale anche tramite istanza di fallimento
Tra i suoi doveri rientra quello di agire per la riscossione forzosa delle somme dovute entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, salvo esonero dell’assemblea
Tra le attribuzioni dell’amministratore, a norma dell’articolo 1130 del Codice civile, vi è quella di procedere al recupero dei crediti condominiali. L’articolo 1129 del Codice civile segna poi il tempo in cui tale attribuzione deve essere esperita, assumendo che: «Salvo che sia stato espressamente dispensato dall’assemblea, l’amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell’articolo 63, primo comma, delle Disposizioni per l’attuazione del presente codice». Ergo, si ritiene che l’amministratore abbia la legittimazione di tutelare il credito condominiale – specie se già cristallizzato in un titolo esecutivo – anche attraverso il ricorso a una istanza di fallimento, nei confronti del debitore condominiale (in merito, vedi Corte di appello di Milano, sentenza 3255/ 2021).