Condominio

L'amministratore è tenuto a presentare il rendiconto di gestione della piscina condominiale

Il fatto che il nuovo amministratore non sia stato nominato non è dirimente: la documentazione va consegnata ai condòmini

di Giulio Benedetti

La piscina condominiale è gestita come le altre parti comuni dall'amministratore che deve rendere il conto anche di essa ; la questione ricorrente è se l'amministratore uscente debba rendere il conto anche ai singoli condòmini e non soltanto all'amministratore subentrante nell'incarico. La corte di Cassazione (ordinanza 18185/2021) ha risposto in senso affermativo ed ha respinto il ricorso avverso una sentenza la quale aveva condannato l'amministratore a consegnare ai condòmini il rendiconto parziale della piscina ed il rendiconto della gestione ordinaria parziale.

A chi consegnare i documenti
Il ricorrente sosteneva l'ingiustizia della condanna poiché affermava che l'articolo 1129, comma primo, Codice civile impone all'amministratore uscente di restituire i documenti della gestione e rendere il conto soltanto al nuovo amministratore nominato dall'assemblea e non anche ai singoli condòmini. La corte di Cassazione ha commentato gli articoli 1129 e 1130 Codice civile che impongono all'amministratore condominiale, al termine della cessazione dall'incarico, di consegnare tutta la documentazione relativa al condominio ed ai singoli condòmini, a conservare detta documentazione relativa alla gestione ed allo stato tecnico -amministrativo dell'edificio e del condominio, a redigere il rendiconto annuale e di convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro 180 giorni.

La documentazione è detenuta dall’amministratore come mandatario
La mancata nomina di un nuovo amministratore non legittima il trattenimento di tale documentazione da parte dell'amministratore uscente e neppure l'esonero dall'obbligo del rendiconto. Il giudice di legittimità afferma che tali obblighi sono comunque sussistenti non soltanto per le norme in materia di condominio, ma anche per quelle in tema di mandato. A tali conclusioni, prima dell'entrata in vigore della legge 220/2012, era pervenuta la giurisprudenza di legittimità (Cassazione 10815/2000) per cui la documentazione è detenuta dall'amministratore unicamente nella sua veste di mandatario e che è di esclusiva pertinenza dei condòmini mandanti.

Il rendiconto e i documenti possono essere consegnati dall'amministratore uscente direttamente all'amministratore subentrante, se l'assemblea ha nominato il nuovo, in quanto la relativa delibera esplica efficacia nei confronti dei terzi ai fini della rappresentanza sostanziale del condominio. Il rapporto di amministrazione intercorre tra l'amministratore con i singoli condòmini mandanti, e non con il condominio inteso come soggetto distinto ed unitariamente considerato. Infatti, il condominio è sfornito di personalità giuridica.

Conclusioni
Trovano applicazione le norme degli articoli 1129 e 1130 e quelle sul mandato, pertanto alla scadenza l'amministratore è comunque tenuto a consegnare la documentazione in suo possesso ed a rendere il conto della gestione anche su richiesta del singolo condòmino. In tale caso il mandato collettivo è estinto e la predetta richiesta ben può interessare ugualmente anche gli altri condòmini, in quanto è relativa ad un affare comune a tutti.

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