L’amministratore giudiziario non ha l’onere di specificare preventivamente il compenso
Poiché l’amministratore giudiziario è figura distinta da quella di nomina assembleare, è inapplicabile l’obbligo di comunicare, al momento della accettazione, l’importo del compenso per i suoi uffici gestori. Permane applicabile, ai fini della determinazione del suo compenso, l’articolo 1709 Codice civile secondo cui l’entità dell’emolumento è determinata, in caso di disaccordo, dal giudice. Lo precisa la Corte di appello di Messina con la pronuncia 4839 pubblicata il 3 dicembre 2024.
Il caso
La querelle ...