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L’amministratore giudiziario non ha l’onere di specificare preventivamente il compenso

di Fulvio Pironti

Poiché l’amministratore giudiziario è figura distinta da quella di nomina assembleare, è inapplicabile l’obbligo di comunicare, al momento della accettazione, l’importo del compenso per i suoi uffici gestori. Permane applicabile, ai fini della determinazione del suo compenso, l’articolo 1709 Codice civile secondo cui l’entità dell’emolumento è determinata, in caso di disaccordo, dal giudice. Lo precisa la Corte di appello di Messina con la pronuncia 4839 pubblicata il 3 dicembre 2024.

Il caso

La querelle ...