Condominio

L’amministratore non è responsabile se il condomino scivola sulle scale per una macchia di olio

La natura eccezionale del fatto esclude il nesso di causalità tra cosa in custodia ed evento lesivo

di Fabrizio Plagenza

Il Tribunale di Pisa, con la sentenza 1462/2022 , ha avuto modo di affrontare la responsabilità ipotizzata in capo ad un condominio, al quale veniva addebitata la caduta per le scale di un soggetto che aveva in affitto un immobile all’interno dello stabile condominiale, a causa della presenza di olio. La questione, da un punto di vista normativo, chiama in esame la responsabilità da cosa in custodia, prevista dall’articolo 2051 del Codice civile.

I fatti di causa

La causa nasceva a seguito di una domanda di risarcimento danni, basata sulla caduta in ragione della presenza sul pavimento di sostanze viscide e oleose. Si costituiva il condominio negando ogni responsabilità propria, ai sensi dell’articolo 2051 Codice civile, eccependo, in particolare, il caso fortuito, sul presupposto per cui ben avrebbe potuto l’attore accendere la luce, accorgersi, quindi, della presenza del materiale oleoso/viscido in terra, tenersi al corrimano ed evitare la caduta.

Quando si configura la responsabilità da cosa in custodia

Circoscritta, dunque, la domanda, il Tribunale di Pisa ricorda i presupposti necessari affinchè si configuri la responsabilità prevista dall’articolo 2051 del Codice civile. La norma richiamata annovera tre presupposti affinché si possa configurare una responsabilità di questo tipo:

1) Il custode;

2) La cosa oggetto di custodia;

3) Il nesso di causalità tra cosa e danno.

Con riferimento al custode, si identifica con il titolare di un’effettiva e non occasionale disponibilità, sia essa materiale che giuridica, della cosa, in grado di controllarla (anche) in relazione al grado di rischio che su di essa potrebbe incombere. La cosa oggetto di custodia, causa diretta dell’evento dannoso, può identificarsi sia come una cosa inerte, sia come una cosa attivata mediante la condotta umana, fino a diventare preponderante o esclusiva. Quanto al nesso di causalità è necessario che sussista tra la cosa e il danno. Sul punto, si è espressa la Cassazione civile, sentenza 2482/ 2018, che ha specificato come non sia sufficiente una relazione causale disegnata come «conditio sine qua non al fine di addivenire a una causalità rilevante giuridicamente, ma deve darsi rilievo a quelle condizioni rilevanti ex ante idonee a determinare l’evento secondo il modello della causalità adeguata (o regolarità causale)».

L’amministratore deve vigilare sulla manutenzione del condominio

Con riguardo ai beni comuni è il condominio, in persona del suo amministratore, a dover vigilare sul relativo stato di manutenzione, essendone custode. In ragione di ciò, «l’amministratore è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché siffatti beni non rechino pregiudizio ai condòmini e ai terzi». In caso contrario, il condominio risponde dei danni derivati. Ai sensi dell’articolo 2051 Codice civile, inoltre, «grava sul custode del bene una presunzione di responsabilità che ammette una prova liberatoria limitata alla dimostrazione del caso fortuito». Tra i fattori aventi efficacia scriminante, in quanto fanno venire meno la responsabilità del condominio, rientrano anche «il fatto del terzo» o dello stesso danneggiato.

Nessun risarcimento per il condomino che scivola sull’olio

In passato, la Suprema Corte, nella sentenza 10154/2018, ha stabilito che il condomino che scivola sulle scale a causa di una macchia d’olio non deve essere risarcito dal condominio, trattandosi di un fatto che esula dalla responsabilità di quest’ultimo e non può essere né previsto né evitato.Tuttavia, non sempre è la cosa in custodia a essere fonte di unica responsabilità. Come già osservato in passato dal Tribunale di Roma, con la sentenza 17421/2019, infatti, il nesso causale, ossia il legame logico tra condotta ed evento deve sempre essere accertato. E quest’onere spetta sempre al danneggiato.

Nella fattispecie decisa dal Tribunale toscano, l’attore era caduto scivolando effettivamente su di una sostanza viscida/oleosa presente sulle scale. Ma proprio tale circostanza rappresentava un evento estraneo alla sfera di custodia dell’amministratore del condominio, eccezionale, imprevedibile e non evitabile, tale da poter configurare il caso fortuito ed escludere la sussistenza del nesso di causa tra la cosa in custodia e l’evento lesivo.

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