Condominio

L’amministratore può staccare le forniture ai condòmini morosi

di Annarita D’Ambrosio , Fulvio Pironti

Morosità e distacco delle forniture. I rincari energetici comportano questa conseguenza e per gli amministratori gestire i mancati pagamenti è diventato una priorità. Per questo è molto utile precisare che cosa normativa e giurisprudenza prevedono. Guardando alle molteplici pronunce, soprattutto di merito, si evince che ci sono due orientamenti: secondo una prima linea interpretativa, si asserisce che i servizi essenziali di riscaldamento e acqua devono essere in ogni caso garantiti in base al dettato costituzionale (articolo 32) non potendo considerarsi recessivi rispetto a un diritto di credito; altro solco interpretativo nega invece il carattere automaticamente recessivo di tali diritti poiché non ritiene intangibili i servizi idrici e termici a fronte di una perdurante morosità del condomino.

E la disposizione di legge? In caso di mora nel pagamento dei contributi condominiali protratta per un semestre, l’amministratore (articolo 63, comma 3, Disposizioni attuative Codice civile) può sospendere al condomino moroso, anche senza preventiva autorizzazione assembleare, la fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato. Non tutti gli edifici con riscaldamento centralizzato però hanno contatori separati. Da qui l’invito alla massima attenzione da parte dell’amministratore .

Dal suo canto, infatti, il moroso, è legittimato a impugnare il distacco, nelle forme e modi dettati dall’articolo 1133 Codice civile, dinnanzi all’autorità giudiziaria tenuta a esaminare la fondatezza della pretesa dell'amministratore. In caso di sospensione illegittima, graveranno sul’amministratore responsabilità di ordine penale come il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Consigliabile perciò ricorrere al magistrato e farsi autorizzare al distacco, evitando di incorrere in responsabilità scaturenti dall’abuso del diritto per sproporzione fra l’interesse tutelato e sacrificato (ciò nel caso in cui la sospensione pregiudichi diritti della persona costituzionalmente garantiti).

Inoltre, spesso – particolare non trascurabile – l’intervento necessita della collaborazione del condomino moroso come, ad esempio, quando il tecnico deve accedere nel suo appartamento per interrompere il servizio. Beninteso tutti i servizi comuni suscettibili di godimento separato, ivi inclusi quelli essenziali, possono essere sospesi in danno dei condòmini morosi.

Avallando l’inadempimento del moroso al contrario il condominio si vedrebbe obbligato all’accollo di costi gestori spettanti al moroso per un arco temporale indefinito oppure rischierebbe di subire il distacco del servizio da parte del somministrante qualora non colmi il vuoto di cassa.

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