Condominio

L’amministratore sbaglia conto corrente? Sono guai per il condominio

Anche se il professionista era inconsapevole in quanto affetto dalla malattia di Huntington con perdita di memoria

di Rosario Dolce

Che succede se l'amministratore professionista sbaglia conto corrente, depositando le somme incassate di un condomino in quello di un altro ? Un bel guaio e un difficile rompicapo processuale potremmo dire. Arduo dimostrare in giudizio l'errore per chi paga le conseguenze economiche sfavorevoli, nonostante l'intervento dell'amministratore che si dichiara responsabile dell'accaduto.

I fatti di causa

Il Tribunale di Palermo con sentenza 1252 pubblicata il 15 marzo 2023, quale giudice di appello, esamina il caso di un amministratore affetto dalla malattia di Huntington con perdita di memoria, nell'ambito di una controversia intercorsa tra due condomìni, per movimenti bancari incrociati. Il condominio-appellante, dinanzi al giudice di primo grado, non era riuscito a dimostrare che le somme transitate nel conto corrente del condominio-convenuto - siccome antagonista - acceso presso lo stesso istituto di credito fossero prive di causale. In particolare, il Condominio Alfa (attore sostanziale in primo grado) aveva dimostrato che l'amministratore pro tempore aveva versato con assegno bancario in favore del condominio Beta la somma di euro 500,00, senza alcuna giustificazione causale.

Per contro, il Condominio Beta, che aveva l'onere di dimostrare il titolo del pagamento effettuato dal Condominio Alfa in suo favore, non ha dato alcuna giustificazione plausibile di tale pagamento, limitandosi ad affermare in giudizio senza provare, che si sarebbe trattato di un errore dell'amministratore che all'epoca dei fatti ricopriva la carica di amministratore di entrambi i condomìni e che anche a causa della patologia di cui era affetto (malattia di Huntington con perdita di memoria), aveva prima versato sul conto del condominio di corso Beta la somma di € 700,00 - dei quali € 500,00 presuntivamente di spettanza del Condominio Alfa - e, successivamente, accortosi dell'errore commesso, avrebbe cercato di porvi rimedio trasferendo la somma di euro 500,00 in favore dell'effettivo titolare, il Condominio Alfa.

La giusta causa del pagamento

Il giudice siciliano ricorda, infatti, che nel giudizio di indebito oggettivo l'attore ha l'onere di allegare - ma non di provare, essendo impossibile -, l'inesistenza di qualsiasi titolo giustificativo del pagamento, mentre è onere del convenuto, in ossequio al principio cosiddetto di vicinanza della prova, dimostrare che il pagamento era sorretto da una giusta causa (Cassazione 19902/2015; Cassazione sentenza 1734/2011).A sanare questa posizione non è bastato neppure l'iniziativa dell'amministratore, che pure si è dichiarato nel processo responsabile dell'accaduto, manifestando la disponibilità di manlevare dalle conseguenze sfavorevoli il condominio Alfa, tramite il ricorso all'istituto dell'estromissione.

Il ricorso all’estromissione

L'estromissione – per come indicato in sentenza - è, infatti, un istituto che non ha carattere generale, potendo essere disposta esclusivamente nelle ipotesi normativamente indicate (vedasi articoli 108, 109 e 111 Codice procedura civile e articoli 1586 e 1777 Codice civile), accomunate tutte da una medesima ratio: evitare di costringere una parte a partecipare al processo il cui esito le risulti sostanzialmente indifferente pur essendo consapevole che, nondimeno, la sentenza farà stato anche nei suoi confronti(Cassazione, sentenza 23202/2022 del 25 luglio).

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