L’amministratore socio di una Srl risponde personalmente della cattiva gestione
Era palese la confusione creata tra le qualifiche di amministratore condominiale e socio-amministratore unico della società
Alla cessazione dell'incarico, l'amministratore è tenuto a consegnare tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio ed ai suoi condòmini. Solo così, assolverà al dovere di rendere conto del proprio operato e non incorrerà nella responsabilità contrattuale per cattiva gestione. Lo scrive il Tribunale di Milano con sentenza 311 del 19 gennaio 2022.
La vicenda
Promuove la lite un condominio citando l'ex gestore e la Srl di cui era socio ed amministratore unico, chiedendone la condanna al ristoro dei danni da cattiva gestione e la consegna del rendiconto e di tutti i carteggi riguardanti quel periodo. L'amministratrice che gli era subentrata, spiega, non era riuscita ad ottenere i documenti per cui il passaggio di consegne era incompleto. Ma, tra le carte ricevute, c'erano lettere dei fornitori del condominio che evidenziavano fatture insolute riconducibili proprio al lasso temporale in cui l'uomo aveva gestito lo stabile.
La signora, quindi, affidava ad un commercialista la revisione legale dei consuntivi relativi a quegli esercizi e dalla loro analisi emergeva un credito del condominio superiore a 200 mila euro nei confronti dei condòmini, contro un debito di circa 153 mila euro per fatture non pagate ai fornitori. In pratica, c'erano delle discrepanze tra quanto registrato nei consuntivi e quanto realmente versato dai condòmini. Un ammanco che, secondo la difesa dell'ex amministratore, dipendeva dall'attività fraudolenta di un collaboratore societario. Per tale ragione, ammessa la propria responsabilità oggettiva, si offriva di corrispondere al condominio 50 mila euro.
La condanna dell’amministratore cattivo gestore
L'ente deliberava in sede assembleare il piano di rientro per far fronte ai pagamenti dovuti ai fornitori e, senza considerare l'offerta, si rivolgeva al giudice per far dichiarare la responsabilità dell'ex gestore chiedendone il sequestro conservativo dei beni. Ottenuto il provvedimento cautelare, il condominio si attiva in Tribunale che ne accoglie la tesi e condanna l'ex amministratore e la Srl a rifondere i danni ed a presentare i documenti mancanti.
Intanto, premette, in assenza di un contratto tra la Srl ed il condominio teso alla prestazione di servizi, le somme incassate dalla società non avevano una causa. Inoltre, alcune comunicazioni dei fornitori erano rivolte alla Srl e non all'amministratore condominiale, lasciando desumere l'ingerenza societaria. Ma anche la proposta bonaria diretta al condominio era stata stilata su carta intestata della società che, dunque, probabilmente poteva accedere al conto corrente comune.
Conclusioni
Insomma, era palese una confusione tra le qualifiche di amministratore condominiale e socio-amministratore unico della società. In ogni caso, sussisteva anche la denunciata cattiva gestione. Lo attestavano le analisi contabili che davano riscontro di crediti nei confronti dei condòmini e debiti per fatture insolute oltre ad ulteriori incongruità. E la Ctu contabile, sottolinea il Tribunale di Milano, è prova oggettiva su cui fondare l'accertamento della cattiva gestione. La verifica condotta in corso di causa, in estrema sintesi, aveva provato le gravi irregolarità commesse dall'ex amministratore che andava condannato al risarcimento del danno arrecato al condominio ed alla consegna di tutte le carte in suo possesso afferenti al mandato.