L’amministratore può sospendere il servizio idrico nei confronti del condomino moroso da oltre un semestre anche senza preventiva autorizzazione dell’assemblea o del giudice, trattandosi di potere-dovere attribuito direttamente dalla legge. L’intervento dell’autorità giudiziaria è necessario soltanto per autorizzare l’accesso coattivo all’unità immobiliare in caso di mancata collaborazione del condomino. La natura essenziale del servizio idrico non impedisce la sospensione in assenza di prova di ...
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