Condominio

L'appello è valido solo se la parte specifica i motivi per cui ha impugnato la delibera assembleare

Vanno indicate le parti del provvedimento che si intende appellare e le circostanze da cui deriva la violazione della legge

di Edoardo Valentino

Un avvocato, in veste di condomino, impugnava alcune delibere assembleari del proprio stabile. Le impugnazioni, in seguito riunite in un singolo giudizio, venivano rigettate con la medesima sentenza, ritenendo il giudice di primo grado come il condomino non avesse alcuna valida eccezione rispetto alle deliberazioni del condominio. Il condomino, quindi, agiva in sede di appello, contestando nuovamente le delibere impugnate in prime cure.

La carenza di requisiti
La Corte d'appello, tuttavia, riteneva inammissibile l'atto di appello dell'avvocato, alla luce della carenza dei requisiti di cui all'articolo 342 del Codice di procedura civile.Tale norma, recentemente riformata, impone a chiunque voglia fare appello di strutturare il proprio atto con una prima parte relativa alle valutazioni del primo giudice, una seconda parte riguardante le proprie eccezioni e una terza – conclusiva – parte con la quale si compie una valutazione prognostica in merito a come sarebbe dovuto andare il giudizio se il primo decidente avesse accolto le proprie eccezioni.

La norma, nello specifico, afferma che «[…] La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata».Alla luce del rigetto del proprio appello, il condomino agiva in sede di Cassazione con un ricorso incentrato su sette motivi.

Il ricorso alla Suprema corte
Il primo, in particolare, ineriva al presunto errore commesso dalla Corte d'appello, che aveva erroneamente considerato inammissibile la sua impugnazione considerandola sprovvista di motivi di appello e recante unicamente eccezioni che rinviavano agli atti depositati nel primo giudizio.Con la sentenza numero 4022 del 16 febbraio 2021 la sesta sezione della Cassazione accoglieva il ricorso, nella fattispecie il primo motivo, e dichiarava assorbiti i restanti sei motivi.

Quale era la motivazione giuridica addotta dalla Cassazione? Secondo gli ermellini il condomino aveva correttamente azionato il giudizio d'appello, non limitandosi a richiamare i precedenti atti come erroneamente significato dal giudice di merito, ma anzi insistendo nelle precedenti eccezioni e riportandole espressamente.Era quindi valido l'atto di appello in quanto contestava specificamente le delibere impugnate per vizi nella formazione del consenso, vizi attinenti l'utilizzo di proprietà private e violazioni del regolamento condominiale. In ragione di tale valutazione, quindi, il giudice di legittimità cassava la sentenza di appello e rinviava il giudizio al grado di merito per una nuova valutazione dell'impugnazione azionata dal condomino.

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