L’articolo 646 del Codice di procedura civile, rubricato appropriazione indebita, recita: «Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000 […]».

L’appropriazione consiste in una interversio possessionis vale a dire in un cambiamento del comportamento del soggetto ...

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