Condominio

L’appropriazione indebita si prova con il bilancio di cassa e non di competenza

Quando adopera il denaro versato dai condòmini, l’amministratore ha il dovere di registrare e motivare ogni singolo movimento che effettua

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di Giulio Benedetti

L'amministratore deve provare la regolarità della contabilità condominiale secondo il bilancio di cassa e non di competenza e deve giustificare ogni prelievo del denaro versato dai condòmini.

Il caso

Un amministratore condominiale era stato condannato per il reato di appropriazione indebita aggravata del denaro dei condòmini di cui aveva la disponibilità. Il condannato ricorreva in Cassazione lamentando l'ingiustizia della sentenza, poiché il giudice aveva condiviso le conclusioni del perito il quale aveva adottato il criterio del sistema della gestione finanziaria, invece di quello di competenza. Il ricorrente affermava che la scelta lo danneggiava in quanto il perito non aveva verificato l'anticipazione, avvenuta nel 2011, di somme per pagare spese di gestione, prelevate nel corso del 2012, dal conto corrente condominiale a titolo di rimborso e non aveva accertato esborsi effettuati con denaro contante e risultati privi di riscontro documentale. Il tecnico del Tribunale non teneva conto di somme relative all'anno 2011 sul presupposto dell'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea e trascurava le produzioni della difesa, quanto dichiarato dall'imputato e la perizia di parte.

La decisione della legittimità

La Cassazione ( sentenza 32570/2022 ) dichiarava inammissibile il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento di euro tremila alla cassa delle ammende in quanto:

1) il ricorrente è stato condannato con una doppia sentenza conforme, poiché la sentenza di appello si salda a quella del Tribunale nella sua struttura argomentativa, con la conseguenza che le due sentenze devono essere lette congiuntamente, poiché costituiscono un unico complesso decisionale, la cui motivazione appare ineccepibile;

2) il giudice, quando aderisce alle conclusioni del perito e disattende le osservazioni dell'imputato, non ha l'obbligo di fornire un'autonoma dimostrazione dell'esattezza scientifica. È sufficiente che dimostri di avere considerato entrambe le versioni, con adeguata motivazione, senza la necessità di un'analitica confutazione delle seconde (Cassazione, 18975/2017);

3) il giudice ha valorizzato la perizia, per accertare le irregolarità amministrative del ricorrente, e ha affermato che il sistema della gestione finanziaria ha consentito di valutare l'ammontare delle somme gestite dall'amministratore, diversamente dal metodo di competenza che, prescindendo dalla realtà fattuale, consente di esaminare le poste attive e passive nella contabilità, senza fornire riscontri documentali;

4) la sentenza afferma che la valutazione del perito è stata svolta nell'ottica del maggiore favore nei confronti dell'imputato, poiché computava anche pagamenti di cui risultava traccia, anche informale, con riferimento ai movimenti registrati sul conto del condominio: tale accertamento esclude la prescrizione del reato prima della sentenza di secondo grado. La Cassazione concludeva che la dichiarazione di inammissibilità del ricorso impedisce la dichiarazione di prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Cassazione, 32/2000).

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