Un architetto, iscritto a Inarcassa, svolge la libera professione in regime forfettario. Oltre all’attività tipica dell’architetto, egli svolge anche quella di amministratore di condomìni. Dal punto di vista previdenziale, l’Inps, con la circolare 72/2015, ha chiarito che l’attività di amministratore di condominio è “attratta” dall’attività di architetto ed è, quindi, assoggettata alla contribuzione a Inarcassa. Dal punto di vista fiscale, applicando il soggetto in questione il regime forfettario, interviene la percentuale di redditività del 78% sul totale dei compensi percepiti, oppure le due attività vanno considerate separatamente?
L’attività di amministratore di condominio è affine a quella di architetto; infatti, pur non configurando esattamente l’oggetto principale della professione di architetto, a un amministratore condominiale le conoscenze culturali di un architetto sono molto utili. Inoltre, il parere dell’Inps, evidenziato nella circolare 72/2015 citata nel quesito, rafforza la tesi...